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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30031/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis c.p., relativo alla quota pari all'1% della società L.P.Rent s.r.l.s. Il ricorrente contestava che il Tribunale avesse ritenuto l'intestazione fittizia delle quote in favore del ricorrente in realtà riconducibili al suocero, basandosi su una mera presunzione parentale e sulla sproporzione reddituale. Ebole denunciava che il Tribunale aveva omesso di considerare l'effettivo finanziamento apportato dal socio di maggioranza (Aquino Luigi) all'avvio dell'attività e la marginalità economica di una quota dell'1% (impegno di capitale minimale), nonché di dare adeguata motivazione per ritenere l'effettiva appartenenza delle quote al suocero piuttosto che al ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione del Tribunale come "meramente apparente", perché ha confuso e sovrapposto l'accertamento dell'intestazione fittizia con la valutazione della sproporzione reddituale. La Corte ha ricordato che, con riferimento a terzi estranei ai reati rilevanti per l'art. 240-bis, l'accusa deve dimostrare la discordanza tra titolarità formale e disponibilità effettiva tramite elementi fattuali idonei, connotati da gravità, precisione e concordanza; la sola sproporzione tra beni e redditi non è sufficiente. Ha inoltre osservato che il valore probatorio di una quota dell'1% (con modesto obbligo di versamento) andava considerato. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale per nuovo giudizio, con l'indicazione di applicare i principi di diritto esposti.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Disciplina la confisca per sproporzione; la Corte precisa che, rispetto a terzi non imputati, la presunzione di intestazione fittizia richiede prova indiziaria grave, precisa e concordante della discordanza tra titolarità formale e disponibilità effettiva.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma che legittima l'adozione di ordinanze cautelari impugnabili in cassazione; richiamata per inquadrare l'ordinanza impugnata.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso ordinanze ex art. 324 è consentito solo per violazione di legge; la Corte chiarisce i limiti tra vizio di motivazione e violazione di legge e quando una motivazione carente può costituire tale violazione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento ai reati ‘spia’ (associazione di tipo mafioso) in relazione alla condotta attribuita al suocero; utilizzato per contestualizzare il rischio di utilizzo di terzi per occultare patrimoni.

  • art. 628 cod. pen.

    Richiamato come uno dei reati per i quali è stata emessa l'ordinanza cautelare nei confronti del suocero; contesto fattuale che ha indotto il Tribunale ad indagare operazioni sospette.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra "intestazione fittizia" (simulata disponibilità a favore di un terzo) e "sproporzione reddituale": sono accertamenti distinti e sequenziali, non sovrapponibili.
  • Quando il soggetto che risulta formalmente titolare è terzo non imputato, l'accusa deve fornire elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza per dimostrare la discordanza tra titolarità formale e disponibilità effettiva.
  • La sola sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni non basta, se riferita a un terzo: può essere indice di ricchezza illecita ma non prova di intestazione fittizia senza ulteriori elementi.
  • Il giudice deve motivare in modo chiaro e puntuale le ragioni per ritenere l'interposizione fittizia, esponendo gli elementi fattuali che giustificano la conclusione e non limitandosi a presunzioni tratte dal rapporto parentale o dalla sola sproporzione.
  • Nella valutazione dei conferimenti societari, va considerato l'effettivo impegno economico connesso alla quota (ad es. l'1% comporta un obbligo di versamento spesso trascurabile) prima di desumere l'origine illecita o la non riconducibilità al titolare formale.
  • In caso di annullamento e rinvio, il giudice di merito dovrà riesaminare separatamente la prova sull'intestazione fittizia e la sproporzione reddituale, eventualmente integrando l'accertamento con elementi concreti richiesti dalla Cassazione.

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