Cassazione Penale, Ordinanza n. 34857/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conferma così la statuizione di responsabilità già affermata in appello per il reato di appropriazione indebita; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di appello che ha confermato la sua responsabilità per appropriazione indebita ex art. 646 c.p. Deduce un unico motivo formalmente qualificato come violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte rileva che la censura ripropone questioni già esaminate e disattese dal giudice territoriale, si risolve in doglianze di merito e mira in realtà a ottenere una rivalutazione delle prove e una diversa lettura del compendio istruttorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Con lo stesso motivo lamenta inoltre il diniego delle attenuanti generiche e l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, doglianze ritenute generiche, non specifiche e manifestamente infondate.
Norme richiamate
art. 646 c.p.
È richiamato quale titolo del reato per cui è stata affermata la responsabilità dell'imputata; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure sul punto.
art. 62-bis c.p.
È evocato indirettamente attraverso la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta però generica e non specifica.
art. 163 c.p.
È evocato indirettamente attraverso la doglianza sull'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, censura ritenuta priva di specificità.
art. 606 c.p.p.
È richiamato solo in modo implicito dai riferimenti all'ammissibilità dei motivi in cassazione e ai limiti del sindacato di legittimità; la Corte ribadisce che non è consentita una rivalutazione del merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto già esaminate e disattese dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e pertinenti; doglianze generiche o assertive, prive di concreta correlazione con la motivazione impugnata, sono inammissibili.
- Non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle risultanze processuali, essendo tale attività estranea al sindacato di legittimità.
- Le censure relative al diniego delle attenuanti generiche o della sospensione condizionale della pena devono essere supportate da argomentazioni specifiche e non possono ridursi a contestazioni apodittiche o manifestamente infondate.
Come è indicizzato
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