Cassazione Penale, Ordinanza n. 04293/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 10/01/2025 con tre motivi. Con il primo contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, ma la censura viene ritenuta una mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e disattese dal giudice di merito. Con il secondo motivo, dedotto per uno dei ricorrenti, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per l'errato giudizio di bilanciamento, ma la censura è considerata inammissibile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, perché attiene a valutazioni discrezionali del giudice di merito sorrette da motivazione non illogica. Con il terzo motivo denunciano vizio di motivazione e violazione di legge sull'estensione della circostanza aggravante dell'uso delle armi a uno degli imputati; anche tale motivo è dichiarato manifestamente infondato, perché la questione non era stata devoluta in appello ed è comunque incompatibile con la giurisprudenza di legittimità richiamata implicitamente dalla Corte, alla luce delle concrete modalità del fatto.
Norme richiamate
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando frutto di valutazione discrezionale del giudice di merito, purché sorretta da motivazione non arbitraria o illogica.
Il giudizio di bilanciamento tra circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in legittimità se adeguatamente motivato.
Le doglianze che si limitano a riprodurre quelle già dedotte in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, sono aspecifiche e non consentite in sede di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile un motivo che si risolva nella mera reiterazione delle censure già dedotte in appello, se non contiene una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
- Il controllo di legittimità sulle attenuanti generiche e sul giudizio di bilanciamento è limitato alla verifica della presenza di una motivazione non manifestamente illogica o arbitraria, poiché si tratta di valutazioni discrezionali del giudice di merito.
- La censura sulla estensione di una circostanza aggravante è inammissibile quando la questione non sia stata devoluta con i motivi di appello, salvo che si tratti di errore di diritto rilevabile nei limiti del sindacato di legittimità.
- Le conclusioni del giudice di merito sono insindacabili in cassazione quando risultino ragionate, argomentate e coerenti con le risultanze probatorie richiamate, come il riscontro delle dichiarazioni delle persone offese da parte di altri testi.
Come è indicizzato
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