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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11780/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola 9x21 e gli arresti domiciliari per lesioni aggravate (riqualificate da tentato omicidio), entrambe le condotte aggravate dall'utilizzo del "metodo mafioso". Tre motivi di ricorso: 1) presunta violazione degli artt. 63 e 371 c.p.p. per mancata interruzione dell'esame della persona offesa e conseguente inutilizzabilità delle sue dichiarazioni; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso per assenza di prova dell'esistenza di un clan; 3) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, ritenute fondate solo sulla personalità dell'indagato e non sulla concretezza del pericolo di reiterazione, e critica per la misura cautelare applicata rispetto alla gravità dei reati contestati.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: 1) le dichiarazioni della persona offesa non sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 63 c.p.p. perché non è emerso un collegamento probatorio né un collegamento qualificato ex art. 12 c.p.p. tra le condotte attribuite al dichiarante e il ferimento oggetto del procedimento; inoltre non sussistevano precisi indizi di reità a carico del dichiarante che giustificassero l'invocata inutilizzabilità; 2) l'aggravante del metodo mafioso è configurabile in presenza di modalità esecutive idonee ad evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso e non richiede necessariamente la prova di una compagine mafiosa formalmente identificata; 3) le esigenze cautelari erano adeguatamente motivate alla luce della presunzione relativa ex art. 275, comma 3, c.p.p. e della recente commissione di un fatto analogo con arma, con concreto pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e si sono disposti gli adempimenti di comunicazione previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 63 cod. proc. pen.

    L'inutilizzabilità delle dichiarazioni previste dall'art. 63 comma 2 opera solo se il dichiarante avrebbe dovuto essere sentito fin dall'inizio come indagato/imputato per fatti connessi e sussistono precisi indizi di reità; nel caso concreto il giudice ha ritenuto che tale condizione non ricorresse.

  • art. 371 comma 2 lett. b) cod. proc. pen.

    Riguarda il concetto di reati connessi/collegati ai fini della necessità di forme di garanzia nell'assunzione delle dichiarazioni; la Corte ha ravvisato l'assenza di connessione probatoria tale da far scattare le tutele previste.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Richiede un collegamento strutturale fra fatti per ritenere connesse le posizioni processuali; il giudice ha escluso che sussistesse un collegamento qualificato fra le dichiarazioni della vittima e il ferimento oggetto del processo.

  • art. 416-bis comma 1 cod. pen. ("metodo mafioso")

    L'aggravante può essere configurata quando le modalità esecutive della condotta sono idonee a evocare la forza intimidatrice della consorteria; non è necessaria la prova di una compagine mafiosa formalmente documentata se il metodo è evocativo e noto nella collettività.

  • art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. con legge 12 luglio 1991 n. 203)

    Richiamata in tema di aggravanti da contesto mafioso/agevolazione: la giurisprudenza consente di applicare la disciplina in assenza di prova di un'organizzazione formalmente identificata quando la condotta sia funzionale o evocativa dell'agire mafioso.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Presunzione relativa di pericolosità per il reo che permette di motivare esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione alla luce della recente commissione di un fatto analogo e del concreto pericolo di reiterazione.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede oneri di comunicazione dovuti dallo stato detentivo dell'imputato; il provvedimento dispone gli adempimenti conseguenti alla conferma della custodia.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa rese durante le indagini non sono automaticamente inutilizzabili: per far valere l'art. 63 c.p.p. occorre dimostrare la sussistenza di precisi indizi di reità a carico del dichiarante e un collegamento probatorio strutturale con il fatto in esame.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta quando le modalità esecutive della condotta evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, anche in assenza di prova documentale di una compagine criminale individuata; la valutazione è fattuale e si concentra sull'effetto intimidatorio e sulla funzione della condotta.
  • La discrezionalità del giudice sulle misure cautelari può fondarsi sulla presunzione relativa di pericolosità (art. 275, comma 3 c.p.p.) e sulla concreta valutazione del pericolo di reiterazione, specie se sussistono episodi simili recenti e l'uso di armi.
  • L'assenza di precedenti o la pendenza di altri procedimenti non esclude di per sé l'applicazione di misure cautelari quando la valutazione complessiva dei fatti evidenzi concrete esigenze cautelari.
  • Nelle impugnazioni cautelari è fondamentale contestare non soltanto la conclusione motivazionale del giudice, ma offrire elementi specifici contrari (es. elementi che escludano la connessione probatoria, che neutralizzino l'evocatività mafiosa delle modalità o che provino l'inesistenza del pericolo di reiterazione).
  • Le doglianze procedurali sull'assunzione di dichiarazioni (interruzione dell'esame, assistenza al dichiarante) richiedono dimostrazioni puntuali della sussistenza dei presupposti normativi; mere supposizioni sulla possibile rilevanza penale del dichiarante non sono sufficienti.

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