Cassazione Civile, Ordinanza n. 11551/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che, in una controversia derivante da contratto preliminare di compravendita, aveva rideterminato gli acconti versati dai promissari acquirenti e, accogliendo in parte l'appello incidentale della società, aveva limitato la somma trattenibile a titolo di clausola penale. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che le parti avevano raggiunto un accordo transattivo e chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese; l'atto risultava sottoscritto dai difensori delle parti costituite.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta dopo una transazione tra le parti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese, ritenendo che la sopravvenuta transazione contenesse anche l'accordo sull'intera regolazione delle spese giudiziali. È stato precisato che la rinuncia non comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato quale rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La rinuncia al ricorso non comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia validamente al ricorso per cassazione e la rinuncia è coerente con una transazione tra le parti, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La rinuncia sottoscritta dai difensori delle parti costituite consente di prendere atto della cessazione della materia del contendere in sede di legittimità, senza decisione sul merito.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di una sopravvenuta transazione della lite che preveda l'accordo sull'integrale compensazione delle spese giudiziali.
- La rinuncia al ricorso non determina l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
Come è indicizzato
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