Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11551/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che, in una controversia derivante da contratto preliminare di compravendita, aveva rideterminato gli acconti versati dai promissari acquirenti e, accogliendo in parte l'appello incidentale della società, aveva limitato la somma trattenibile a titolo di clausola penale. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che le parti avevano raggiunto un accordo transattivo e chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese; l'atto risultava sottoscritto dai difensori delle parti costituite.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta dopo una transazione tra le parti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese, ritenendo che la sopravvenuta transazione contenesse anche l'accordo sull'intera regolazione delle spese giudiziali. È stato precisato che la rinuncia non comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia validamente al ricorso per cassazione e la rinuncia è coerente con una transazione tra le parti, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
  • La rinuncia sottoscritta dai difensori delle parti costituite consente di prendere atto della cessazione della materia del contendere in sede di legittimità, senza decisione sul merito.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di una sopravvenuta transazione della lite che preveda l'accordo sull'integrale compensazione delle spese giudiziali.
  • La rinuncia al ricorso non determina l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.