Cassazione Penale, Ordinanza n. 21733/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 22/10/2024. L'unico motivo dedotto riguardava il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. I ricorrenti sostenevano, in sostanza, che la corte territoriale avesse omesso o motivato illogicamente il diniego del beneficio. La Cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, evidenziando che la valutazione sull'art. 131-bis è rimessa al giudice di merito secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e che, nel caso concreto, la motivazione d'appello era congrua poiché aveva escluso la particolare tenuità dell'offesa in ragione del carattere perdurante della condotta di occupazione abusiva dell'immobile; inoltre, la condotta illecita non risultava cessata, elemento incompatibile con il riconoscimento della causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della corte di merito sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, perché sorretta da motivazione congrua e non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della mancanza o manifesta illogicità, qui escluse.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è valutata dal giudice di merito secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.; il suo diniego può fondarsi anche sulla valutazione negativa di uno solo dei criteri rilevanti, se decisivo. Non è riconoscibile quando la condotta illecita sia perdurante e non cessata.
I criteri di cui all'art. 133 c.p. sono utilizzati per valutare la configurabilità della particolare tenuità del fatto; tale apprezzamento appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La valutazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è rimessa al giudice di merito e segue i criteri dell'art. 133 c.p.; il controllo di legittimità è limitato alla verifica della presenza di motivazione non mancante e non manifestamente illogica.
- Ai fini del diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, i criteri indicati dall'art. 131-bis c.p. operano in modo cumulativo per il riconoscimento, ma basta la valutazione negativa, ragionevolmente motivata, anche di uno solo di essi per escluderne l'applicazione.
- La permanenza o la non cessazione della condotta illecita è elemento incompatibile con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, specie quando il fatto ha carattere perdurante.
- Quando il ricorso si risolve in una censura meramente valutativa sulla tenuità del fatto, senza evidenziare vizi motivazionali effettivi, esso è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
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