Cassazione Civile, Ordinanza n. 35921/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ripetizione di indebito relativo a rapporti di conto corrente bancario. In primo grado la domanda era stata accolta quanto all’esistenza di somme indebitamente incamerate dalla banca, ma il tribunale aveva ritenuto tardive le contestazioni mosse dalle attrici alla consulenza tecnica d’ufficio, perché formulate solo nella comparsa conclusionale, e aveva aderito alle conclusioni del consulente nella parte in cui, escludendo gli estratti conto scalari per asserita impossibilità di raccordo, aveva eliminato dal calcolo gli interessi e le competenze relativi a un determinato periodo. La corte d’appello aveva confermato tale impostazione. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2697 c.c., 116 e 196 c.p.c., sostenendo che: a) le contestazioni alla CTU attinenti al merito della valutazione peritale non sono soggette alla preclusione invocata dal giudice di merito e possono essere formulate anche in conclusionale; b) l’esclusione degli estratti conto scalari sarebbe stata apodittica e contraria alle regole sull’onere probatorio, poiché tali documenti consentirebbero il raccordo delle operazioni e il calcolo delle somme ripetibili. Gli ulteriori motivi non sono stati esaminati perché il primo è stato accolto nei limiti indicati dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso nella parte relativa alla tempestività e ammissibilità delle contestazioni di merito alla consulenza tecnica d’ufficio, richiamando il principio secondo cui le doglianze che non integrano nullità della CTU, ma attengono alla sua attendibilità e valutazione, possono essere svolte anche per la prima volta in comparsa conclusionale e in appello, purché non introducano nuove domande, eccezioni o prove. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dell’accoglimento e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione per un nuovo esame, con rimessione anche della liquidazione delle spese. Sono stati dichiarati assorbiti l’ulteriore profilo del primo motivo e i restanti motivi.
Norme richiamate
Richiamato con riferimento alla ripartizione dell’onere della prova nella contestazione del calcolo delle somme dovute in rapporto di conto corrente.
Richiamato quale parametro di valutazione delle prove da parte del giudice, in relazione alle risultanze della consulenza tecnica.
Richiamato in tema di consulenza tecnica d’ufficio e di contestazioni mosse alle risultanze peritali.
Richiamato per distinguere le nullità del procedimento peritale dalle mere contestazioni di merito.
Richiamato per affermare che il regime decadenziale concerne solo le nullità relative della consulenza tecnica e non le contestazioni valutative.
Richiamato per sottolineare lo sviluppo sequenziale della fase di precisazione delle conclusioni e delle difese finali.
Richiamato per evidenziare che il contraddittorio sulle risultanze della CTU è già garantito nello sviluppo processuale della fase decisoria.
Massime di principio
- Le contestazioni e i rilievi critici rivolti alla consulenza tecnica d’ufficio che investono il merito della valutazione peritale, e non la nullità del suo procedimento, costituiscono argomentazioni difensive e possono essere proposte per la prima volta in comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti, domande, eccezioni o prove.
- Il regime decadenziale previsto per le nullità relative della consulenza tecnica non si estende alle censure che riguardano l’attendibilità e la correttezza logica delle conclusioni del consulente.
- Nelle controversie bancarie di ripetizione dell’indebito su conto corrente, la valutazione delle risultanze contabili e peritali deve consentire alle parti di criticare il metodo di calcolo adottato dal consulente, senza che tali difese siano precluse solo perché formulate nella fase decisoria finale.
- La consulenza di parte ha valore di semplice allegazione difensiva e può sostenere la critica alla CTU senza assumere autonoma efficacia probatoria.
- Il giudice che aderisca alla CTU deve comunque confrontarsi con le censure di merito tempestivamente dedotte nel quadro delle difese finali, quando esse non ampliano il thema decidendum.
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