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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31376/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 3 dicembre 2024. La vicenda concreta, per quanto emerge dal testo, riguarda una occupazione abusiva di immobile, rispetto alla quale in appello era stata esclusa la causa di giustificazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p. Nel primo motivo il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, lamentando la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità. Nel secondo motivo censurava il bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva, ritenendo erronea l'equivalenza stabilita dai giudici di merito; inoltre lamentava l'omessa motivazione sul quantum della pena, che qualificava come determinato in continuazione. La Corte rileva tuttavia che il primo motivo riproponeva censure già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; che la doglianza sul bilanciamento non era consentita perché non dedotta in appello; e che la censura sulla continuazione era eccentrica, poiché i giudici di merito avevano configurato un solo delitto e non un concorso formale di reati avvinti dal medesimo disegno criminoso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di doglianze già rigettate in appello, senza specifica critica alla motivazione della decisione impugnata; il secondo motivo è stato reputato inammissibile perché relativo a una questione non dedotta in appello, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; la censura sulla continuazione è stata considerata non pertinente, poiché la sentenza di merito aveva ravvisato un solo reato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.

    norma invocata dal ricorrente per sostenere l'applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità, non riconosciuta in concreto dai giudici di merito e non utilmente censurata in cassazione

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    preclude in cassazione la deduzione di questioni non prospettate con l'atto di appello

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente con riferimento alle attenuanti generiche, oggetto del giudizio di bilanciamento con la recidiva

  • art. 99 c.p.

    richiamato implicitamente con riferimento alla recidiva posta in bilanciamento con le attenuanti generiche

  • art. 81 c.p.

    evocato dal ricorrente in relazione alla continuazione, ma ritenuto inconferente perché nella specie è stato ravvisato un solo delitto

Massime di principio

  • La censura in cassazione non può limitarsi a riprodurre doglianze già formulate in appello: è necessario confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare le ragioni dell'errore decisorio.
  • La causa di giustificazione dello stato di necessità, invocata in caso di occupazione abusiva di immobile, deve essere oggetto di valutazione rigorosa alla luce dei principi consolidati; la parte ricorrente deve criticare in modo puntuale l'argomentazione con cui il giudice di merito l'ha esclusa.
  • In sede di legittimità non sono deducibili questioni nuove non prospettate nell'atto di appello, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
  • La doglianza sulla continuazione è irrilevante quando la sentenza di merito abbia configurato un unico reato e non un concorso di reati unificati dal medesimo disegno criminoso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
SottomaterieConsenso dell'avente diritto
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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