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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1434/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Barbetta Claudia impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per furti commessi in concorso e per l'indebito utilizzo di carte di pagamento sottratte. I gravami principali erano: (1) nullità/erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p., per presunta mancata valutazione di indizi "gravi, precisi e concordanti" e per l'assenza di prove fotografiche/filmate del momento del furto; la difesa sosteneva che non vi fosse prova delle modalità commissive e dell'identità degli autori del furto; (2) violazione dell'art. 597 c.p.p. e vizio di motivazione per non avere la Corte d'appello deciso prima sulla questione di costituzionalità dell'art. 69, comma 4, c.p. sollevata in appello (riguardo al divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva), come richiesto dalla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: sindacato limitato sulla valutazione della prova in cassazione; appello e primo grado formano una "doppia conforme" con argomentazione congrua e coerente, la videosorveglianza e gli altri indizi (tempi ravvicinati dei prelievi, identificazioni operative, corrispondenze di tatuaggi, presenza dell'auto e comportamento sospetto) giustificano la valutazione di responsabilità; la questione costituzionale era irrilevante perché la sussistenza della recidiva e la pericolosità sociale rendevano impossibile la prevalenza delle attenuanti generiche. Conseguenze pratiche: inammissibile il ricorso, condanna alle spese processuali e condanna al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Uso quale norma sul concorso di persone nel reato; i fatti sono stati ricondotti alla responsabilità in concorso.

  • art. 624 cod. pen.

    Furto: norma base dei reati per i quali gli imputati sono stati giudicati responsabili.

  • art. 625 n. 4 cod. pen.

    Aggravante prevista per particolari modalità; la circostanza aggravante è stata contestata ma poi esclusa in qualche punto del procedimento.

  • art. 493 cod. pen.

    Utilizzo indebito di carte di pagamento sottratte: contestazione collegata ai prelievi effettuati subito dopo i furti.

  • art. 81, comma finale (c.p.)

    Riferimento alla continuazione tra più reati (unificazione sotto il vincolo di continuazione).

  • art. 99 cod. pen.

    commi 1,2 nn. 1,2 e 3 e comma 4

    Recidiva: la corte ha ritenuto sussistente la recidiva per gli imputati, elemento determinante nella valutazione della pena e nella esclusione della prevalenza delle attenuanti.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sulla prova indiziaria: la difesa ha contestato la corretta applicazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione di merito logica e sufficiente nel valutare la concatenazione degli indizi.

  • art. 597, comma 1, cod. proc. pen.

    Devoluzione in appello: la Corte d'appello ha potuto decidere sull'oggetto del gravame e, anche fornendo argomentazioni diverse da quelle di primo grado, rimanere entro i limiti devoluti; la Cassazione ha ritenuto legittimo tale percorso.

  • art. 69, quarto comma, cod. pen.

    Divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva: la difesa ne aveva chiesto la rilevanza costituzionale; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante perché, alla luce della recidiva e della pericolosità sociale, non c'era possibilità concreta di prevalenza delle attenuanti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Attenuanti generiche: oggetto del confronto con la recidiva; la Corte ha valutato equivalenza tra attenuanti e recidiva al merito, rigettando la richiesta di prevalenza.

  • art. 173 disposizioni attuative c.p.p.

    Richiamato limitatamente alla forma di esposizione dei motivi di ricorso (limiti di motivazione per la cassazione).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza l'applicazione della cassa delle ammende; la Corte ha inflitto l'obbligo di versamento di euro 3.000,00 per inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione il controllo è primariamente di legittimità e sulla logicità della motivazione: non è consentito un nuovo apprezzamento globale della prova di merito.
  • Quando primo e secondo grado formano una "doppia conforme" (motivazioni coerenti e collegate), il sindacato della Cassazione è particolarmente limitato.
  • Prove video e la concatenazione temporale (furto e prelievi a pochi minuti di distanza, stessa area geografica) costituiscono indici rilevanti che possono integrare indizi "gravi, precisi e concordanti" se corroborati da altri elementi (riconoscimenti, dati di localizzazione, caratteristiche fisiche come tatuaggi, comportamento sospetto).
  • La mancata produzione di metadati o di copie hash dei file video non determina automaticamente inutilizzabilità del materiale probatorio se la legge non prevede espressamente tale formalismo e se dalla visione è possibile verificare l'attendibilità; la difesa resta comunque libera di compiere verifiche tecniche autonome.
  • Le questioni di costituzionalità sollevate in appello possono essere ritenute irrilevanti se, anche ad esito favorevole, non inciderebbero concretamente sull'esito del giudizio (es. sussistenza evidente della recidiva rende impossibile la prevalenza delle attenuanti).
  • Un ricorso per cassazione manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e misure sanzionatorie (cassa delle ammende) se emerge colpa nella determinazione del motivo di ricorso.

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