Cassazione Civile, Ordinanza n. 35083/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario sanzioni)
La controversia
La controversia nasce da alcuni verbali di accertamento per violazione del codice della strada relativi alla circolazione nella corsia riservata ai mezzi pubblici. Il Giudice di Pace di Roma aveva rigettato l’opposizione proposta dalla società interessata; il Tribunale di Roma, quale giudice d’appello, aveva poi dichiarato inammissibile l’appello per tardività. Nel ricorso per cassazione la società ha censurato un solo profilo: il Tribunale avrebbe errato nel calcolare il termine di impugnazione, avendo considerato il periodo di sospensione feriale come un mese e non come 31 giorni. La ricorrente sosteneva quindi che l’appello fosse stato proposto tempestivamente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura sul computo del termine d’impugnazione. Ha affermato che, ai fini del termine "a mesi" previsto dall’art. 327 c.p.c., la sospensione feriale va aggiunta per 31 giorni e non per un mese solare. Applicando tale criterio, l’ultimo giorno utile cadeva l’8 dicembre 2018, giorno festivo/sabato, con conseguente proroga al primo giorno non festivo successivo, ossia il 10 dicembre 2018; proprio in tale data risultava depositato l’appello. La dichiarazione di inammissibilità per tardività è quindi stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per l’esame nel merito dell’appello e per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
la causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto per il filtro in Cassazione.
termine di cui all’art. 327 c.p.c., da calcolare "a mesi"
il termine lungo di impugnazione va calcolato a mesi, cui si aggiunge il periodo di sospensione feriale previsto dalla legge speciale.
periodo di trentuno giorni di sospensione previsto dall’art. 1 della Legge n. 742 del 1969
la sospensione feriale dei termini processuali è di 31 giorni e non di un mese solare.
art. 155, quarto comma, c.p.c.
poiché questo giorno cadeva di sabato, ai sensi dell’art. 155, quarto comma, c.p.c., il termine è prorogato ex lege al primo giorno seguente non festivo
se la scadenza cade di sabato, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Massime di principio
- Il termine lungo per impugnare calcolato "a mesi" va determinato secondo il computo per giorni previsto dall’ordinamento, aggiungendo poi il periodo di sospensione feriale nella misura di 31 giorni, non di un mese solare.
- Quando il termine di impugnazione scade in un giorno festivo o di sabato, opera la proroga automatica al primo giorno successivo non festivo.
- L’erroneo computo della sospensione feriale può determinare la cassazione della decisione che abbia dichiarato tardiva l’impugnazione, con rinvio al giudice di merito per l’esame dell’appello.
- In sede di legittimità, la memoria meramente riproduttiva dei motivi già dedotti non è idonea a superare le ragioni poste a base della decisione impugnata.
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