Sentenza del 10/06/2015 n. 12034 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento Tarsu per l’anno 2006 relativa a immobili di proprietà di Aler. Aler contestava la debenza del tributo sostenendo che gli immobili fossero occupati da terzi oppure, nei periodi tra un’assegnazione e l’altra, non utilizzati e privi di allacciamenti; lamentava inoltre la carenza di motivazione della cartella e la mancata identificazione univoca degli immobili. In cassazione deduceva sei motivi: violazione degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 507/1993; erronea declaratoria di inammissibilità di un motivo d’appello sulla documentazione degli occupanti; carenza di motivazione; omessa valutazione di 33 allegati; erronea declaratoria d’inammissibilità della censura sulla motivazione della cartella; omessa pronuncia sull’esenzione per gli immobili non occupati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato Aler alle spese, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori e rimborso forfetario nella misura di legge. Ha chiarito che la Tarsu grava anche sul proprietario quale detentore quando non sia stata presentata la denuncia originaria o di variazione che indichi l’occupazione da parte di terzi. La CTR aveva accertato che tale denuncia non risultava presentata e che Aler non aveva documentato adeguatamente la diversa situazione: il terzo motivo è stato rigettato perché generico e il quarto dichiarato inammissibile, poiché il mancato uso diretto non era decisivo senza la denuncia dell’occupazione di terzi. Il primo, il secondo e il sesto motivo sono stati rigettati per derivazione da tale accertamento; il secondo, inoltre, non coglieva la ragione effettiva della decisione d’appello. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile: la CTR aveva ritenuto intelligibile la cartella e Aler non ne aveva riportato il contenuto nel ricorso, necessario per la censura proposta. La Corte ha inoltre corretto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., l’erronea affermazione della CTR secondo cui il proprietario sarebbe stato tenuto al pagamento in quanto occupante, lasciando però ferma la decisione nel merito perché fondata sulla sua qualità di detentore.
Norme richiamate
In tema di Tarsu, il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 stabilisce che "la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti".
Il presupposto della Tarsu è l’occupazione o la detenzione dei locali; la detenzione rileva autonomamente e non coincide necessariamente con l’uso materiale dell’immobile.
sebbene assoggetta alla tassa chiunque possa disporre a qualsiasi titolo (proprietà, possesso, detenzione) del locale, quand'anche di fatto non lo occupi, essendo la categoria degli occupanti materiali contemplata a parte
È tenuto al tributo chi dispone del locale a titolo di proprietà, possesso o detenzione, anche senza occuparlo materialmente; occupanti materiali e detentori costituiscono categorie distinte.
Tale norma pone, secondo costante giurisprudenza di questa suprema corte, una presunzione legale di produzione dei rifiuti (v. Sez. 5A n. 19459-03, n. 21212-04), superabile dall'occupante o dal detentore dell'immobile mediante indicazione, nella denuncia originaria o in quella di variazione, delle circostanze influenti sull'applicazione del tributo (art. 70).
La presunzione di produzione di rifiuti può essere superata indicando nella denuncia originaria o di variazione le circostanze rilevanti, come l’occupazione dell’immobile da parte di terzi. La mera allegazione del mancato uso diretto non sostituisce tale adempimento.
Il secondo non risulta calibrato sul tenore della decisione d'appello, in quanto il profilo di censura circa l'avvenuta documentazione del detto stato di occupazione risulta disatteso dalla commissione tributaria regionale non tanto perchè generico in sè, rispetto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 o all' art. 342 c.p.c., quanto perchè non supportato dalla documentazione afferente.
La censura sulla specificità dell’appello non è decisiva quando la ragione effettiva del rigetto è la mancanza di documentazione a sostegno del fatto dedotto.
Codice di procedura civile, art. 342
Il secondo non risulta calibrato sul tenore della decisione d'appello, in quanto il profilo di censura circa l'avvenuta documentazione del detto stato di occupazione risulta disatteso dalla commissione tributaria regionale non tanto perchè generico in sè, rispetto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 o all' art. 342 c.p.c., quanto perchè non supportato dalla documentazione afferente.
La Corte non decide in astratto il requisito di specificità dell’atto d’appello: rileva che la censura di Aler non attaccava la ragione concreta della decisione, basata sull’assenza di documentazione.
Codice di procedura civile, art. 384, ultimo comma
Nondimeno l'errore è semplicemente emendabile in questa sede ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c., dovendo la statuizione di merito rimanere ferma per le considerazioni che seguono.
La Cassazione può correggere la motivazione giuridicamente erronea della sentenza impugnata senza cassarla, se il dispositivo resta giustificato dalle ragioni corrette.
Massime di principio
- Per la Tarsu, la responsabilità non ricade soltanto su chi occupa materialmente l’immobile: può essere tenuto anche il proprietario che ne conserva la disponibilità quale detentore.
- Chi sostiene che l’immobile fosse occupato da terzi o non soggetto al tributo deve rispettare gli obblighi di denuncia originaria o di variazione e documentare i fatti rilevanti; il solo mancato utilizzo diretto non basta.
- In cassazione occorre contestare la ragione effettiva della decisione di merito e indicare con precisione il fatto controverso e gli elementi probatori trascurati; allegazioni generiche o non autosufficienti possono essere rigettate o dichiarate inammissibili.
- Se si contesta il contenuto di una cartella, è necessario riportarne nel ricorso gli elementi pertinenti, così da consentire alla Corte di verificare la censura; la Cassazione non può rivalutare un accertamento di fatto senza una specifica e adeguata denuncia del vizio.
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