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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01791/2025 del 24/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una società aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della compagnia che, dopo aver escusso una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia di obblighi assunti in un appalto in favore di una regione, chiedeva il rimborso di euro 44.464,44 oltre interessi, a titolo di regresso a seguito dell’inadempimento dell’obbligato principale. L’opposizione era stata respinta in primo grado; in appello la società soccombente aveva dedotto l’improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, sostenendo che l’onere di avviare la mediazione gravasse sulla parte opposta e che tale eccezione era stata sollevata tempestivamente dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 19596/2020. Con un unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, assumendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto applicare il principio delle Sezioni Unite sull’onere di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e valorizzare la mancata attivazione della procedura da parte dell’opposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto innanzitutto che il principio delle Sezioni Unite sulla ripartizione dell’onere di promuovere la mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo opera solo nelle controversie effettivamente soggette a mediazione obbligatoria. Nel caso concreto, la lite riguardava un’azione di regresso fondata su polizza fideiussoria e non rientrava tra le controversie in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari previste dall’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010; la fideiussione è stata qualificata come contratto di garanzia e non come contratto assicurativo o bancario/finanziario. Inoltre, la Corte ha osservato che l’eccezione di improcedibilità era stata comunque formulata tardivamente, soltanto nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c., oltre il termine di cui all’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 28/2010. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010

    "contratti assicurativi, bancari e finanziari"; "a pena di improcedibilità"

    La mediazione obbligatoria si applica solo alle controversie rientranti nell’ambito tipizzato dalla norma; la sua disciplina non può essere estesa in via analogica a contratti di garanzia come la fideiussione.

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 28/2010

    "sino ... alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione"

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’eccezione di improcedibilità per mancata mediazione è soggetta al regime decadenziale speciale previsto dalla norma, ma ciò rileva solo se la controversia è effettivamente assoggettata a mediazione obbligatoria.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 28/2010

    "l'oggetto e le ragioni della pretesa"

    La Corte richiama il dato testuale valorizzato dalle Sezioni Unite per affermare che l’istanza di mediazione è coerente con il ruolo della parte che introduce la pretesa sostanziale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata come norma denunciata per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione accelerata e la decisione conforme alla proposta comportano anche l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha costituito il rito di trattazione in camera di consiglio.

  • art. 370 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto tempestivo il controricorso alla luce del termine di legge, come modificato dal d.lgs. n. 149/2022.

  • art. 155 c.p.c.

    I termini scadenti di sabato sono differiti al lunedì successivo.

  • art. 190 c.p.c.

    La memoria di replica ex art. 190 c.p.c. è stata considerata tardiva ai fini della deduzione dell’eccezione di improcedibilità.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La definizione in conformità alla proposta ha giustificato la condanna per lite temeraria/sanzione processuale prevista dalla norma.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    È stata applicata la condanna in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La disciplina della mediazione obbligatoria prevista per i contratti assicurativi, bancari e finanziari va interpretata in senso rigoroso e non estensivo: non può essere applicata a rapporti diversi solo perché presentano affinità funzionali o economiche.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il principio secondo cui l’onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta opera soltanto se la controversia rientra effettivamente tra quelle assoggettate a mediazione obbligatoria.
  • La fideiussione, quale contratto di garanzia, non è di per sé riconducibile ai contratti assicurativi o bancari/finanziari ai fini dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010.
  • L’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione deve essere sollevata entro il termine previsto dalla disciplina speciale dell’opposizione a decreto ingiuntivo; se proposta oltre tale limite, è tardiva.
  • La definizione accelerata conforme alla proposta può comportare l’applicazione delle sanzioni processuali previste dall’art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoMediazioneFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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