Cassazione Penale, Sentenza n. 21485/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma di condanna per bancarotta fraudolenta documentale, articolando cinque motivi: (1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione perché la colpevolezza sarebbe stata attribuita solo in ragione della sua qualifica di liquidatore, senza considerare che il precedente amministratore non gli avrebbe consegnato la documentazione contabile; (2) violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 42 c.p.) e della Costituzione (art. 27) per mancata valutazione delle reali condotte personali e dell'assenza di dolo; (3) manifesta illogicità della ricostruzione probatoria circa un accordo criminoso con la figlia, che aveva patteggiato separatamente; (4) mancanza della motivazione sul dolo specifico richiesto dalla fattispecie, tali carenze avrebbero dovuto portare al reato meno grave di bancarotta semplice; (5) errata interpretazione dell'oggetto materiale del reato, includendo libri sociali non pertinenti alla ricostruzione del patrimonio e irrilevanti ai fini del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto provata l'esistenza di documentazione antecedente al 2012 e dei primi sei mesi del 2015 non depositata e, in parte, nella disponibilità del liquidatore; ha evidenziato che le irregolarità e le incompletezze documentali hanno impedito la ricostruzione del patrimonio e la ricognizione di rimanenze attive, circostanze compatibili con distruzione/occultamento e con un intento fraudolento comune tra amministratore e liquidatore. I motivi relativi al profilo soggettivo (dolo e accordo criminoso) sono stati giudicati inammissibili perché richiedevano una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in Cassazione; la censura sull'interpretazione dell'oggetto materiale del reato è stata respinta richiamando giurisprudenza secondo cui la bancarotta fraudolenta documentale comprende "qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa". Conclusione: ricorso rigettato e condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Citato dalla difesa come fondamento del principio di imputazione personale del reato; la Corte rileva che la responsabilità penale richiede un comportamento direttamente riferibile e, nel caso, ritiene che le prove supportino l'attribuzione di condotte occulte al liquidatore.
art. 27 Costituzione
Richiamato dalla difesa in relazione al principio di colpevolezza; la Corte valuta che non vi sia stato travisamento di questo principio, essendo la condanna basata su accertamenti probatori ritenuti coerenti e non sulla sola qualità formale di liquidatore.
Invocato dal ricorrente in tema di criteri di valutazione della prova; la Corte di cassazione osserva che non è stata fornita una dimostrazione di manifesta illogicità della motivazione, ma solo una diversa valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.
Giurisprudenza (Sez. 5 n. 37459 del 22/09/2021, Rv. 281875)
La Corte richiama il principio secondo cui l'oggetto materiale della bancarotta fraudolenta documentale non si limita alle scritture obbligatorie ma comprende qualsiasi documento contabile dalla cui lettura si possano conoscere i tratti della gestione aziendale; ciò giustifica l'ampiezza degli atti ritenuti rilevanti.
Massime di principio
- La sola qualifica di liquidatore o amministratore non è di per sé sufficiente per una condanna: è necessario dimostrare condotte concrete (distruzione, occultamento o sottrazione di documenti) attribuibili alla persona.
- La mancanza di documentazione che impedisca la ricostruzione del patrimonio e delle movimentazioni è un elemento centrale per la configurazione della bancarotta fraudolenta documentale; se risulta che documenti esistevano e non sono stati consegnati, può desumersi occultamento doloso.
- La distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice dipende dal dolo specifico (intento di procurare un ingiusto profitto e arrecare pregiudizio ai creditori); irregolarità contabili non provano automaticamente il dolo se non integrate da elementi che ne evidenzino la finalità fraudolenta.
- La valutazione della prova e delle contrapposte interpretazioni dei fatti compete in primo luogo al giudice di merito; la Corte di cassazione interviene solo per vizi di diritto o per motivazioni evidentemente illogiche o contraddittorie.
- L'oggetto materiale del reato è ampio: sono rilevanti non solo le scritture obbligatorie ma qualsiasi documento contabile utile a ricostruire la gestione; contestare la rilevanza di singoli libri richiede argomentazioni che superino la valutazione di merito.
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