Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05220/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato aveva impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Parma, aveva accolto un concordato ex art. 599-bis c.p.p. e rideterminato la pena. Nel ricorso per cassazione erano dedotte violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990 e al trattamento sanzionatorio. Prima dell'udienza di discussione, però, il difensore munito di procura speciale ha rinunciato all'impugnazione; la Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. per intervenuta rinuncia all'impugnazione, rinuncia trasmessa via PEC e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale prima dell'udienza di discussione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo la causa di inammissibilità riconducibile alla volontà del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti a fini di spaccio, base della condanna di merito

  • art. 80 d.P.R. 309/1990

    richiamato dal ricorrente come aggravante oggetto di censura

  • art. 599-bis c.p.p.

    richiamato quale base del concordato sulla pena in appello, accolto dalla Corte territoriale

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso in caso di rinuncia all'impugnazione

  • Corte costituzionale n. 186/2000

    richiamata per affermare la condanna alla sanzione pecuniaria in Cassa delle ammende quando l'inammissibilità dipende da causa riconducibile alla volontà/colpa del ricorrente

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, quando proviene da difensore munito di procura speciale ed è pervenuta prima dell'udienza, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una causa riconducibile alla volontà o alla colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
  • In presenza di rinuncia valida all'impugnazione, la Corte non entra nel merito delle censure dedotte su aggravanti o trattamento sanzionatorio, limitandosi alla verifica della ritualità e tempestività della rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.