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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29219/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale relativo alla rendita di un immobile per l'anno 2017, emesso a seguito di DOCFA. L'Ufficio aveva valorizzato il solo lastrico solare di un impianto fotovoltaico; la contribuente aveva impugnato l'atto e i giudici di merito avevano accolto il ricorso, escludendo dalla stima l'impianto fotovoltaico in applicazione della disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2016 e ritenendo corretto il valore attribuito al lastrico solare considerato autonomamente. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 1, comma 21, l. 208/2015, degli artt. 27, 28 e 30 d.P.R. 1142/1942 e del D.M. 701/1994, lamentando violazione del diritto di difesa e del contraddittorio: secondo il ricorrente la CTR non aveva svolto alcun riscontro tra la normativa richiamata e le difese dell'Ufficio e aveva trascurato la circolare n. 6/2012 e l'atto estimale allegato all'accertamento. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza quanto all'atto estimale non riprodotto, e perché una circolare amministrativa non ha valore normativo né può essere considerata prova decisiva omessa; ha inoltre osservato che la sentenza impugnata conteneva comunque una motivazione sufficiente e che il ricorso aveva travisato la ratio decidendi, poiché la CTR aveva escluso la rilevanza dell'impianto fotovoltaico non più presente e aveva ritenuto contestato solo il fatto che il DOCFA non lo avesse considerato, senza incidere sulla congruità del valore del lastrico solare in sé.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha rilevato che il motivo era carente di autosufficienza nella parte in cui richiamava l'atto estimale non trascritto e che la circolare invocata non aveva valore normativo. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla motivazione, perché la CTR aveva esposto in modo sufficiente il proprio iter logico-giuridico ed aveva fondato la decisione sulla irrilevanza, ai fini della stima, di un impianto fotovoltaico non più esistente e sulla mancata contestazione della congruità del valore del lastrico solare in sé. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato come parametro del vizio di motivazione; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse carente di motivazione in modo rilevante ai fini denunciati.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare violazione del diritto di difesa; la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare violazione del principio del giusto processo e della motivazione; la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza.

  • art. 1, comma 21, l. 208/2015

    È la norma richiamata per escludere dalla stima catastale macchinari, congegni e attrezzature funzionali allo specifico processo produttivo negli immobili censiti nelle categorie D ed E.

  • art. 1, commi 21-24, l. 208/2015

    La CTR ha applicato questa disciplina per escludere dall'estimo l'impianto fotovoltaico.

  • artt. 27, 28 e 30 d.P.R. 1142/1942

    Richiamati dall'Ufficio come norme sul classamento e sulla determinazione della rendita catastale.

  • D.M. 701/1994

    Richiamato in relazione alla procedura DOCFA e alla formazione/aggiornamento catastale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Censura formulata come violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma

    La Corte accenna alla non applicazione del contributo unificato per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, ma il riferimento normativo nel testo è tronco e non integralmente determinabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che invochi un documento tecnico o estimale deve rispettare il principio di autosufficienza: il contenuto rilevante dell'atto deve essere specificamente riportato nel ricorso, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • Una circolare amministrativa dell'Agenzia delle entrate non ha valore normativo e non può essere utilizzata, di per sé, come parametro decisivo per fondare un vizio di violazione di legge o per dimostrare l'omesso esame di una prova.
  • La sentenza è immune da censure quando il giudice di merito espone, anche sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito e consente di comprendere perché abbia ritenuto irrilevante, ai fini della stima catastale, un bene o un impianto non più presente.
  • In materia di rendita catastale, la contestazione dell'Ufficio deve investire specificamente la congruità del valore attribuito al bene come effettivamente considerato; se la censura riguarda solo la mancata inclusione di una componente non più esistente, non si incide sulla ratio della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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