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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31350/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a mesi sei di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravata dalla soglia più elevata di alcolemia. Con un unico motivo di ricorso per cassazione ha dedotto vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che nel caso concreto ne ricorressero i presupposti applicativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse non deducibile in sede di legittimità, osservando che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato gli indici rilevanti per escludere la particolare tenuità del fatto, cioè le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo e la non abitualità del comportamento. Conseguentemente, all'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    individua la fattispecie di guida in stato di ebbrezza per la quale era stata pronunciata condanna

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento

  • art. 133, primo comma, c.p.

    i criteri di valutazione delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno o del pericolo e della gravità del fatto orientano il giudizio sulla particolare tenuità

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv. 265449-01

    richiamata a sostegno del principio per cui la non punibilità per particolare tenuità richiede la coesistenza degli indici normativi previsti dall'art. 131-bis c.p.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; i due requisiti non sono alternativi.
  • Il giudizio di particolare tenuità deve essere formulato valorizzando le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo e gli altri criteri indicati dall'art. 133, primo comma, c.p.
  • In sede di legittimità non è deducibile una censura che miri a una diversa valutazione di merito degli indici di particolare tenuità, se il giudice di merito ha correttamente esaminato gli elementi rilevanti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiParte generaleReati stradaliProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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