Cassazione Penale, Ordinanza n. 09855/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il gravame. Nel ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 581-bis cod. pen., sostenendo anche l'illegittimità costituzionale della disposizione per asserita applicazione retroattiva alle impugnazioni presentate prima della sua entrata in vigore. La Corte ha però rilevato che il motivo era generico: mancava una concreta articolazione della censura rispetto alla motivazione dell'ordinanza impugnata e mancava qualsiasi reale sviluppo argomentativo sul profilo di incostituzionalità prospettato. Inoltre, l'inammissibilità del gravame risultava fondata su canoni di specificità dei motivi già affermati dalle Sezioni Unite Galtelli, quindi su un indirizzo precedente rispetto alla norma ritenuta incostituzionale dal ricorrente.
Norme richiamate
La norma è richiamata dal ricorrente come oggetto della censura; la Corte non ne affronta il merito costituzionale, limitandosi a rilevare la genericità della doglianza e la mancanza di specificità del motivo.
È richiamato implicitamente dal riferimento ai canoni di specificità dei motivi di impugnazione, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Sezioni Unite, sentenza Galtelli, 27 ottobre 2016, n. 8825
È indicata come arresto giurisprudenziale che aveva già dettato i criteri di specificità dei motivi, rispetto ai quali la censura del ricorrente è stata ritenuta generica.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che dichiara inammissibile un'impugnazione deve contenere censure specifiche e puntualmente correlate alla motivazione del provvedimento impugnato; la mera enunciazione di violazioni di legge è insufficiente.
- La questione di legittimità costituzionale, per essere scrutinabile, deve essere accompagnata da una compiuta esplicitazione delle ragioni di contrasto con la Costituzione e non può essere formulata in modo assertivo o apodittico.
- La generica prospettazione dell'applicazione retroattiva di una norma processuale, senza confronto con la concreta ratio decidendi dell'ordinanza e con il quadro giurisprudenziale applicato, conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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