Cassazione Civile, Ordinanza n. 07461/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomini)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio introdotto da alcuni proprietari di immobili facenti parte di un edificio condominiale contro i soggetti riconducibili alla famiglia costruttrice dell'immobile. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto il diritto al risarcimento per la temporanea privazione dell'uso di beni comuni, ma aveva rigettato la domanda relativa ai danni arrecati al lastrico solare condominiale dagli interventi edilizi eseguiti dalla famiglia dei convenuti, ritenendo non provata la natura condominiale del lastrico e non dimostrato il nesso causale con le opere. La corte d'appello, esaminando gli atti notarili e il regolamento condominiale, ha invece accertato che il lastrico avesse natura condominiale e che i danni fossero causalmente riconducibili all'attività costruttiva degli appellati, condannandoli al risarcimento. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma la Corte di cassazione non li ha esaminati perché ha rilevato un vizio processuale: la sentenza d'appello, pur essendo stata notificata secondo la deduzione del ricorrente, non era stata depositata con la relata di notifica e con le ricevute telematiche di accettazione e consegna, richieste a pena di improcedibilità ex art. 369 c.p.c.; inoltre la prova non risultava aliunde, poiché le controparti non avevano svolto difese nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto non soddisfatto l'onere di deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata e delle ricevute telematiche necessarie a provare il perfezionamento della notifica, condizione richiesta dall'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. La notificazione del ricorso era comunque avvenuta oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza, e non essendo la prova della notifica della sentenza disponibile nel fascicolo per effetto di produzione di altre parti, il ricorso non poteva essere scrutinato nel merito. Nessuna statuizione sulle spese, perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Ha costituito il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
È richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.
È richiamato per il termine breve di impugnazione successivo alla notificazione della sentenza.
primo comma; secondo comma, n. 2
Il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, insieme alla documentazione telematica attestante il perfezionamento della notifica, è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di definizione del ricorso con esito negativo per il ricorrente, ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È la disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando il ricorrente deduce che la sentenza impugnata sia stata notificata e intende avvalersi del termine breve, deve depositare nei termini la relata di notificazione e la documentazione idonea a provare il perfezionamento della notifica; in difetto, il ricorso è improcedibile.
- Per la prova della notificazione telematica della sentenza ai fini dell'art. 369 c.p.c. sono necessarie le ricevute di accettazione e consegna generate dal sistema PEC, corredate dalla necessaria attestazione di conformità; non è sufficiente il solo file della trasmissione.
- La condizione di procedibilità del ricorso per cassazione non può ritenersi integrata per via diversa se la documentazione comprovante la notifica non risulta comunque acquisita al giudizio tramite produzione di altra parte.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile e le parti intimate non hanno svolto difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese di legittimità.
- In presenza dei presupposti di legge, la declaratoria di improcedibilità comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
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