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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03000/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione di una società editrice a un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per il pagamento di contributi riferiti all'attività svolta da tre collaboratori giornalisti. La Corte d'appello aveva riformato il primo grado e confermato il decreto, ritenendo che, nonostante la formale qualificazione dei rapporti come lavoro autonomo, le prestazioni fossero in realtà parasubordinate e riconducibili a collaborazioni coordinate e continuative, con conseguente obbligo contributivo. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 409 n. 3 c.p.c., sostenendo che le prove testimoniali avrebbero escluso i requisiti della continuità e della coordinazione; con il secondo ha lamentato vizio di motivazione ex artt. 111, comma 6, Cost. e 132 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato l'affermazione della parasubordinazione e che tale accertamento richiedesse un rigore maggiore. La ricorrente ha inoltre richiamato, nel corpo delle censure, la circostanza che i tre giornalisti fossero titolari di partita IVA e fossero pagati per singolo articolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i motivi, pur formalmente incardinati come violazione di legge, miravano in realtà a una diversa lettura delle risultanze istruttorie e a sovvertire l'accertamento di merito sulla natura parasubordinata dei rapporti. Ricondotti quindi al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sono stati ritenuti comunque inammissibili perché non indicavano in modo compiuto un fatto storico decisivo asseritamente omesso dalla sentenza, né ne specificavano la decisività e la previa deduzione nel contraddittorio di merito. È stata quindi confermata, sul piano processuale, la decisione di merito favorevole all'ente previdenziale; la società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 409 n. 3 c.p.c.

    richiamato per definire l'area della parasubordinazione e delle collaborazioni coordinate e continuative; la Corte rileva che la censura non contesta realmente la norma, ma la ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la Corte afferma che il motivo, pur rubricato come violazione di legge, in realtà tende a rimettere in discussione l'accertamento di merito e quindi non è correttamente sussumibile in tale vizio.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    per dedurre il vizio motivazionale occorre indicare un fatto storico omesso, la sua decisività e la sua previa deduzione nel processo; non è consentito limitarsi a contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato dalla ricorrente per lamentare un difetto di motivazione; la Corte reputa però la motivazione della sentenza impugnata sufficiente.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione della sentenza; la Corte ritiene insussistente il denunciato vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto processuale per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la censura di legittimità mira sostanzialmente a rivalutare le prove e l'apprezzamento del merito, essa non può essere veicolata come violazione di legge, ma deve confrontarsi con i limiti del vizio motivazionale.
  • Nel vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il ricorrente deve indicare uno specifico fatto storico decisivo asseritamente omesso, spiegare in che modo e quando esso sia stato introdotto nel giudizio e dimostrarne la decisività; non è sufficiente denunciare una diversa lettura delle prove.
  • In materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, il dato formale del contratto non prevale sulla concreta modalità di svolgimento della prestazione: se la collaborazione continua a svolgersi negli stessi termini, può essere ricondotta alla parasubordinazione nonostante una successiva qualificazione come lavoro autonomo.
  • La sussistenza della collaborazione coordinata e continuativa può essere desunta da elementi fattuali quali continuità della prestazione, contatti costanti con la redazione, programmazione dell'attività, coordinamento sui tempi di consegna e inserimento funzionale nell'organizzazione del committente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiAppalto e somministrazione
RamiProcesso civilePrevidenzaLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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