Cassazione Penale, Sentenza n. 377/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del GIP del 19/10/2020 che, dopo un decreto di archiviazione emesso il 18/10/2019 e l'opposizione della persona offesa, aveva fissato udienza ex art. 409 c.p.p. e aveva poi ordinato l'iscrizione di Michele Valsecchi nel registro delle notizie di reato in concorso con Carnazza per diffamazione (Carnazza era stato altresì sottoposto a imputazione coatta). Valsecchi deduceva l'abnormità del procedimento e del provvedimento, sostenendo che il GIP non poteva revocare implicitamente il precedente decreto di archiviazione su richiesta del pubblico ministero, essendo previste dalla giurisprudenza di legittimità modalità diverse per procedere (riapertura indagini o reclamo della persona offesa), e lamentava la regressione procedimentale e la duplicazione di provvedimenti sulla medesima richiesta del PM.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la revoca, anche implicita, del decreto di archiviazione da parte del GIP su richiesta del pubblico ministero è provvedimento abnorme, richiamando la consolidata giurisprudenza in materia. Ha inoltre escluso la mancanza di interesse di Valsecchi, rilevando che l'iscrizione nel Registro Generale delle notizie di reato è un effetto lesivo che non si sarebbe verificato se il procedimento si fosse concluso con il solo decreto di archiviazione. P.Q.M. la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Cuneo per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
Disciplina l'udienza consequenziale all'opposizione della persona offesa avverso la richiesta di archiviazione; nella vicenda il GIP ha fissato udienza ex art. 409 e con ciò ha implicitamente annullato gli effetti del decreto di archiviazione, comportamento ritenuto abnorme dalla Corte.
Prevvede la possibilità per il pubblico ministero di chiedere la riapertura delle indagini; secondo la giurisprudenza citata è il rimedio ordinario quando il PM intende proseguire dopo un decreto di archiviazione, non la revoca da parte del GIP.
Regola il reclamo della persona offesa per omesso avviso della richiesta di archiviazione; è tra i rimedi previsti dalla legge collegati alla fase dell'archiviazione e all'eventuale contestazione del provvedimento.
Norma sul concorso di persone nel reato; nella vicenda il GIP ha ritenuto Valsecchi concorrente nel reato di diffamazione con Carnazza in ragione della sua condivisione sul profilo Facebook.
Norma che definisce il reato di diffamazione; è il titolo di reato contestato nella vicenda (diffamazione), con riferimento anche al concorso ex art. 110 c.p.
Massime di principio
- La revoca, anche implicita, di un decreto di archiviazione da parte del GIP su richiesta del pubblico ministero è considerata abnorme dalla Corte di Cassazione: i rimedi ordinari sono la richiesta di riapertura delle indagini da parte del PM (art. 414 c.p.p.) o il reclamo della persona offesa (art. 410-bis c.p.p.) in caso di omesso avviso.
- L'iscrizione nel Registro Generale delle notizie di reato crea un interesse legittimo per il soggetto iscritto a impugnare il provvedimento anche quando originariamente non fosse destinatario di un decreto accusatorio definitivo; tale iscrizione può giustificare la declaratoria di interesse e la proposizione del ricorso.
- Il GIP deve evitare di compiere atti che determinino una regressione del procedimento (annullamento o neutralizzazione di precedenti provvedimenti favorevoli come il decreto di archiviazione) senza che sia seguito l'iter procedurale previsto dalla legge e dalla giurisprudenza.
- In ipotesi di diffusione o condivisione di contenuti su social network, la qualificazione della condotta come concorso nella diffamazione richiede valutazione sui profili del fatto: tuttavia le questioni di merito vanno distinte dalle questioni procedurali, e l'annullamento per vizi procedurali non pregiudica eventuali ulteriori azioni del PM nel rispetto delle forme procedurali.
- A fronte di provvedimenti di iscrizione o di ordinanze ritenute abnormi, il rimedio efficace consiste nel ricorso in Cassazione per vizi di eccesso di potere o abnormità, e, processualmente, nella trasmissione degli atti all'autorità giudicante competente per il proseguimento corretto del procedimento.
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