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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23338/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (offerente)

La controversia

Nel corso di una espropriazione immobiliare promossa da un creditore procedente con intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione aveva escluso dalla partecipazione a un nuovo esperimento di vendita un'offerente, già aggiudicataria in una precedente asta dello stesso immobile ma decaduta per omesso versamento del saldo prezzo. La società poi divenuta aggiudicataria nel successivo esperimento di vendita ha impugnato in cassazione la sentenza del tribunale che, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'offerente esclusa ex art. 617 c.p.c., aveva dichiarato il suo diritto a partecipare alla gara e revocato gli effetti dell'aggiudicazione in suo favore. Con il primo motivo la ricorrente ha sostenuto che il provvedimento di esclusione non fosse un atto esecutivo opponibile ex art. 617 c.p.c., dovendosi eventualmente impugnare il decreto di decadenza dalla precedente aggiudicazione o il decreto di trasferimento; con il secondo ha censurato l'affermazione del giudice di merito secondo cui il tardivo versamento del saldo prezzo sarebbe un mero irregolarità formale non ostativa alla partecipazione alle aste successive, deducendo la perentorietà del termine e gli effetti decadenziali ex art. 587 c.p.c.; con il terzo ha dedotto la violazione dell'art. 579 c.p.c. per l'esistenza di un asserito accordo di interposizione fittizia tra l'offerente e i debitori esecutati, finalizzato a eludere il divieto di acquisto posto a carico di questi ultimi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sull'opponibilità del provvedimento di esclusione, affermando che il decreto del giudice dell'esecuzione che esclude un offerente dalla gara è un atto immediatamente lesivo e quindi opponibile ex art. 617 c.p.c.; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché rivolto contro una frase non decisiva della motivazione, precisando comunque che il mancato o tardivo pagamento del saldo prezzo produce solo le conseguenze previste dalla legge per la singola aggiudicazione, senza comportare un divieto generale di partecipare a successive vendite forzate, in assenza di espressa previsione normativa; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, sia per carenze di esposizione del fatto processuale, sia perché sollecitava una nuova valutazione delle prove in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi è esperibile contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione che abbiano concreta incidenza sul processo esecutivo e potenzialità lesiva per il soggetto che li subisce; il provvedimento di esclusione dalla gara è quindi opponibile.

  • art. 587 c.p.c.

    Il mancato o tardivo versamento del saldo prezzo comporta la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ma solo per quella specifica aggiudicazione; non introduce un divieto generale di partecipazione a future aste.

  • art. 177 disp. att. c.p.c.

    Prevede, come conseguenza eventuale dell'inadempimento dell'aggiudicatario, il decreto di pagamento della differenza di prezzo se nelle vendite successive il bene sia venduto a prezzo inferiore.

  • art. 579 c.p.c.

    Il divieto di acquistare in sede di vendita forzata è di stretta interpretazione; non può essere esteso oltre i casi espressamente previsti.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo che deduce l'interposizione fittizia è stato ritenuto anche carente nella esposizione del fatto processuale richiesta dal ricorso per cassazione.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Richiamati per affermare il dovere del giudice di evitare attività processuali inutili e di non disporre l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso sia prima facie infondato o inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo esecutivo è opponibile ex art. 617 c.p.c. ogni provvedimento del giudice dell'esecuzione che incida concretamente e immediatamente sulla sfera giuridica di un soggetto interessato, mentre restano fuori i meri atti preparatori o di direzione processuale privi di autonoma lesività.
  • L'offerente che abbia presentato una valida offerta in una vendita forzata è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi quando venga escluso dalla gara, perché assume la posizione di interessato effettivo e concreto al subprocedimento di vendita.
  • L'omesso o tardivo pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario determina le conseguenze tipiche previste dalla legge per quella vendita, ma non comporta, in mancanza di una previsione espressa, un divieto generale e permanente di partecipare a successive vendite forzate dello stesso bene o nello stesso procedimento.
  • Le norme che limitano la facoltà di partecipare o acquistare in sede di vendita forzata sono eccezionali e, come tali, devono essere interpretate restrittivamente, senza estensioni analogiche o applicazioni oltre i casi tassativamente previsti.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti, e i motivi che si limitano a tale sollecitazione sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaInterposizione fittizia

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