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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12164/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per rapina impropria consumata. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme penali, vizio di motivazione e travisamento della prova perché tra la sottrazione non violenta dei beni e la successiva minaccia vi sarebbe un iato cronologico e funzionale tale da impedire la qualificazione come rapina impropria consumata (si tratterebbe invece di furto o furto tentato seguito da minaccia). Sostiene inoltre che la persona offesa mantenne controllo sulla merce fino alla restituzione e contesta il rigetto della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., per la presunta lievità del danno patrimoniale e l'assenza di lesioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando la qualificazione di rapina impropria consumata. Ha ritenuto valida la valutazione dei giudici di merito secondo cui la sottrazione non violenta e la successiva minaccia costituiscono un'unità funzionale finalizzata a consolidare il possesso e garantire l'impunità, per cui non è richiesta la contemporaneità temporale stretta tra sottrazione e violenza/minaccia. Ha inoltre escluso l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, ritenendo che, nel reato a offensività plurima come la rapina, il danno patrimoniale di piccola entità non basta a configurare l'attenuante se sussiste l'aggressione alla persona funzionale al consolidamento del possesso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b, d, e, cod. proc. pen.

    Indicati come i motivi di impugnazione riguardanti vizio di motivazione, travisamento della prova e omessa valutazione di prova decisiva; la Corte ha ritenuto infondati tali rilievi per assenza di illogicità manifesta nella motivazione dei giudici di merito.

  • art. 628 cod. pen. (rapina), comma finale

    La Corte ha interpretato la rapina impropria nel senso che la violenza o la minaccia possono avvenire anche in momento o luogo diverso dalla sottrazione, purché funzionali al mantenimento del possesso o all'impunità; non è richiesta la contemporaneità temporale stretta.

  • art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.

    L'attenuante per danno patrimoniale di particolare lieve entità è esclusa quando il reato presenti offensività plurima (anche aggressione alla persona) e quando l'effetto pregiudizievole subito dall'offeso non sia complessivamente irrilevante; pertanto la lieve entità del danno materiale non è sufficiente se sussiste violenza o minaccia funzionale al mantenimento del possesso.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata quale norma che disciplina i motivi di impugnazione in Cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti da tale disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali dopo il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La rapina impropria può configurarsi anche quando la violenza o la minaccia intervengono dopo la sottrazione, se esiste una continuità funzionale finalizzata a consolidare il possesso della refurtiva o a garantirsi l'impunità; non è necessaria la simultaneità temporale stretta.
  • La qualificazione del fatto (furto vs. rapina impropria) dipende dalla valutazione teleologica delle condotte: il giudice valuta se la minaccia sia strumentale al mantenimento della cosa sottratta.
  • L'attenuante per lesività patrimoniale di lieve entità (art. 62, n. 4) è esclusa nei reati a offensività plurima quando la condotta comprenda aggressione alla persona o altri effetti pregiudizievoli non trascurabili, anche se il danno materiale appare modesto.
  • I controlli della Cassazione sulla motivazione del giudice di merito richiedono che sia dimostrata una manifesta illogicità o un travisamento evidente dei fatti; valutazioni non manifeste o argomentazioni opinabili ma coerenti non giustificano l'annullamento.
  • Chi impugna per qualificazione giuridica diversa deve dimostrare che manca completamente il nesso funzionale tra attività di sottrazione e uso della violenza/minaccia; il mero intervallo temporale non è sufficiente a escludere la rapina impropria.

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