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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24714/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la mancata ammissione alla messa alla prova, sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale aveva negato la messa alla prova ritenendo che le imputazioni superassero la cornice edittale; in appello si è sostenuto che in astratto i reati erano ammissibili e che la Corte di appello ha erroneamente escluso l'istituto valorizzando profili soggettivi (comportamento difensivo e accuse rivolte agli agenti) e il mancato pagamento della provvisionale, profili che, secondo i ricorrenti, non potevano essere decisivi ai sensi dell'art. 597 c.p.p. e non erano stati devoluti correttamente alla valutazione d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati: ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. I motivi sono che la Corte di appello ha dato una valutazione parziale e insufficiente della prognosi relativa alla messa alla prova, basandosi esclusivamente su: (a) il comportamento difensivo degli imputati (accuse agli agenti) e (b) il mancato pagamento della provvisionale, senza spiegare perché, nonostante elementi favorevoli (incensuratezza, riconoscimento delle circostanze generiche, sospensione condizionale della pena), tali elementi non consentissero l'ammissione. La Cassazione ha richiamato il corretto uso dei criteri di valutazione prognostica (art. 133 c.p.) e il potere dell'appello di riesaminare integralmente la questione, ordinando che la Corte di appello verifichi concretamente la sussistenza dei presupposti per la messa alla prova ed esamini la disponibilità al pagamento delle somme liquidate.

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen.

    I ricorrenti hanno invocato questa norma sostenendo che la Corte non poteva valorizzare profili soggettivi non devoluti; la Cassazione ha rilevato la questione nel contesto dell'esame e ne ha condiviso la censura nella misura in cui la Corte di appello ha deciso senza adeguata motivazione

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio per desumere indicatori relativi alla personalità e alla modalità di condotta utili alla prognosi sulla capacità a delinquere e sulla possibilità di rieducazione dell'imputato

  • art. 464‑quater, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che impone la valutazione della prognosi favorevole richiesta per l'ammissione alla messa alla prova (necessità di ritenere che l'imputato si asterrà da ulteriori reati)

  • Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016 (Rigacci)

    Principio richiamato circa la natura devolutiva dell'appello e l'obbligo di impugnare insieme le ordinanze del dibattimento con la sentenza, conferendo al giudice d'appello il potere di nuovo esame del merito entro i limiti dei motivi dedotti

  • Sez. 2, n. 995 del 25/11/2021 (Posca)

    Richiamato per il principio che la Cassazione, quando accerta che l'appello ha illegittimamente confermato il rigetto dell'ammissione alla messa alla prova, deve annullare con rinvio affinché il giudice d'appello esamini la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento

  • Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022 (Boudraa)

    Conferma che l'ammissione alla messa alla prova è giudizio prognostico discrezionale basato su indicatori personali e di condotta, sindacabile in Cassazione solo se privo di adeguata motivazione

Massime di principio

  • La messa alla prova è subordinata a un giudizio prognostico motivato sulla capacità di rieducazione e di reinserimento sociale; il giudice deve spiegare come gli indicatori (art.133 c.p.) giustifichino la decisione
  • L'appello è un gravame devolutivo che consente al giudice del gravame di riesaminare integralmente la questione, comprese le ordinanze rese nel dibattimento impugnate con la sentenza
  • La mera condotta difensiva degli imputati (anche se accusano gli agenti) non può di per sé fondare automaticamente una prognosi negativa sulla recidiva senza adeguata motivazione collegata agli indicatori rilevanti
  • Il mancato pagamento di somme liquidate a titolo di provvisionale non è di per sé decisivo: il giudice deve verificare concretamente la disponibilità a pagare prima di escludere la messa alla prova
  • Se la Corte di appello respinge la messa alla prova senza motivazione adeguata, la Cassazione annulla con rinvio affinché il giudice d'appello applichi correttamente i principi e compia nuova verifica

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