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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33604/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per omicidio (omicidio di Fabio Longoni, delitto a)), tentato omicidio (di Daniele Angelo Conigiu, delitto b)) aggravati da premeditazione e motivi abietti e futili, detenzione/porto di fucile con matricola abrasa (c) e ricettazione (d). Le censure del ricorrente vertevano, tra l'altro, sulla mancata rinnovazione dell'esame del luogotenente Garassino o sull'esecuzione di una perizia tecnica per accertare quale cella telefonica fosse stata agganciata dal telefono dell'imputato alla chiamata delle ore 8:28 del 22/11/2017 (circostanza centrale per l'alibi e la ricostruzione dei tempi/fuga), sul travisamento e sulla valutazione probatoria della conversazione intercettata del 12/07/2018 (in cui si fa ricorso alla frase "che me ne scagioni qualcosa"), sulla attendibilità del riconoscimento operato dal superstite Conigiu, sul vizio nella valutazione delle condizioni visive dell'imputato (ipermetropia/fotosensibilità), sulla logica della ricostruzione della fuga e sulla ritenuta recidiva reiterata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente: ha censurato la Corte d'appello per non aver adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria (nuovo ascolto del tecnico/verbalizzante ovvero perizia sulle celle agganciate) su punto decisivo per l'alibi e la collocazione spaziale dell'imputato. La motivazione della Corte territoriale è risultata insufficiente sia come motivazione esplicita che come motivazione implicita, e non ha valutato la competenza tecnico-scientifica del teste Garassino prima di attribuire rilievo alle sue affermazioni. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione per nuovo esame (ulteriori determinazioni circa responsabilità, dosimetria e altri profili dovranno essere riesaminate in sede di rinvio).

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, articolo 603, comma 1

    Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha richiamato il principio che la rinnovazione è subordinata alla valutazione dell'incompletezza dell'istruttoria e che il rigetto deve essere adeguatamente motivato se la richiesta è decisiva per la decisione.

  • Codice penale, articolo 81

    Richiamato nel motivare l'unificazione dei reati ai fini della determinazione della pena da parte del giudice di primo grado; la Corte d'appello aveva confermato il trattamento sanzionatorio risultante dall'unificazione.

  • Codice penale, articolo 99, comma 4

    Norma sulla recidiva reiterata contestata in sede di merito; la difesa ha impugnato l'applicazione di tale aggravante, ritenendo che i presupposti non fossero stati correttamente accertati, ma la Cassazione ha deciso il ricorso sulla base del primo motivo senza risolvere definitivamente la questione della recidiva.

  • Giurisprudenza richiamata (principi di legittimità in tema di rinnovazione istruttoria)

    La Corte ha richiamato precedenti di legittimità che stabiliscono i criteri di motivazione e il sindacato in Cassazione sul rigetto della rinnovazione: il rifiuto è sindacabile se mancano adeguati elementi argomentativi, specialmente quando la richiesta investe elementi decisivi del fatto.

Massime di principio

  • Quando una richiesta di rinnovazione istruttoria in appello investe elementi decisivi per l'alibi o per la collocazione temporale/spaziale dell'imputato (es. dati di celle telefoniche), il giudice d'appello deve motivare in modo chiaro e specifico il rigetto; la carenza motivazionale può determinare l'annullamento della sentenza.
  • Se la prova tecnica o tecnico-scientifica (es. interpretazione delle celle agganciate) è centrale, il giudice deve verificare la competenza del teste che fornisce tali valutazioni o disporre perizia tecnica: non è sufficiente un'affermazione assertiva di un verbalizzante priva di accertamento della sua competenza.
  • Le decisioni probatorie fondate su riconoscimenti visivi devono essere trattate con cautela quando il riconoscente non ha visto il volto (riconoscimento basato su movenze/struttura corporea) e occorre valutare insieme tutte le prove alternative (dati telefonici, alibi, movente) prima di fondare la condanna.
  • Problemi di motivazione relativamente a questioni decisive assorbono altri motivi di ricorso: se la Corte suprema annulla per vizio motivazionale decisivo, i restanti temi (es. recidiva, dosimetria) potranno essere riesaminati nel giudizio di rinvio.
  • In casi che dipendono da evidenze tecnico-scientifiche, le difese possono e devono insistere per perizie o rinnovazioni istruttorie per evitare che la sentenza si fondi su indagini incomplete o su interpretazioni non verificate.

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