Cassazione Penale, Ordinanza n. 18678/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per una condotta originariamente qualificata come riciclaggio ma riqualificata in secondo grado come frode informatica. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge sul giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640-ter c.p., sostenendo che la riqualificazione giuridica del fatto fosse erronea; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, contestando che fosse stato adeguatamente dimostrato il dolo; 3) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto illegittimamente determinato. Nel testo si dà atto anche della questione prescrizionale, esclusa perché il termine non era ancora decorso per effetto della sospensione dei termini introdotta dalla L. n. 103/2017 e della successiva disciplina del 2019.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non deducibile il primo motivo perché la riqualificazione più mite del fatto era stata introdotta in appello su specifico motivo di gravame della difesa, quindi non poteva essere poi censurata in cassazione dalla stessa parte che l'aveva sollecitata. Ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo perché la motivazione di merito era logicamente coerente nel ritenere integrato il dolo, sulla base della messa a disposizione del conto corrente postale utilizzato per canalizzare somme indebitamente prelevate tramite intromissione illecita in sistemi informatici protetti. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da adeguata motivazione, come avvenuto nel caso concreto. La Corte ha inoltre escluso che fosse maturata la prescrizione e ha precisato che, essendo il ricorso inammissibile, non poteva comunque rilevarsi d'ufficio una eventuale prescrizione già maturata prima della sentenza d'appello ma non dedotta nei gradi precedenti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta è stata qualificata in appello come frode informatica, quale più mite qualificazione del fatto originariamente contestato come riciclaggio nel capo d'imputazione e ritenuta in primo grado.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione censurabile in cassazione è solo quello risultante dal contrasto tra la motivazione della sentenza e le massime di अनुभवienza o le altre affermazioni del provvedimento; non è consentito un riesame del merito o delle acquisizioni processuali.
L'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di appello se non dedotta né eccepita nei gradi precedenti.
Richiamato insieme all'art. 129 c.p.p. per escludere il rilievo officioso della prescrizione in presenza di ricorso inammissibile.
La determinazione della pena deve avvenire nel rispetto dei criteri legali di commisurazione.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri legali di gravità del fatto e personalità dell'imputato.
La disciplina introdotta nel 2017 sulla prescrizione comporta, nel caso concreto, la sospensione dei termini rilevante ai fini del decorso del termine prescrizionale.
Massime di principio
- In cassazione non è deducibile, da parte di chi l'abbia sollecitata in appello, la censura contro una riqualificazione giuridica più mite del fatto quando la condotta materiale resta invariata nelle sue coordinate essenziali.
- Il vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p. è configurabile solo quando la struttura argomentativa della sentenza sia affetta da manifesta illogicità o da contrasto con massime di esperienza, non potendo la Corte di cassazione sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito sulle risultanze processuali.
- La sussistenza dell'elemento soggettivo può essere desunta da condotte sintomatiche, come la messa a disposizione del proprio conto per la canalizzazione di somme provenienti da condotte illecite, se il ragionamento del giudice di merito è coerente e non manifestamente illogico.
- La censura sulla dosimetria della pena è sindacabile in cassazione solo nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, poiché la determinazione del trattamento sanzionatorio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito entro i parametri degli artt. 132 e 133 c.p.
- L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo d'ufficio della prescrizione già maturata prima della sentenza impugnata se la relativa questione non è stata dedotta tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio.
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