Sentenza n. 1714/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omesso riconoscimento, nella liquidazione del TFS, dei sei scatti stipendiali previsti per il personale delle forze di polizia
Esito
Favorevole al ricorrente (ex dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già assistente capo della Polizia di Stato, cessato dal servizio a domanda il 28 febbraio 2021 dopo aver compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile, ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987, oltre agli interessi legali. Ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme costituzionali e legislative indicate in ricorso, compresi l’art. 6-bis del d.l. 387/1987, l’art. 4 del d.lgs. 165/1997 e l’art. 1911 del d.lgs. 66/2010, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto e insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. L’INPS ha eccepito la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, la prescrizione quinquennale decorrente dalla cessazione dal servizio e ha contestato l’interpretazione estensiva dell’art. 6-bis, prospettandone l’incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 81 Cost. Il ricorrente ha inoltre chiesto gli interessi legali.
La decisione
Il TAR ha affermato la giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a., qualificando la controversia sul TFS come relativa al rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico e non al rapporto pensionistico. Ha respinto l’eccezione di decadenza: il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale e incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, non sull’esistenza del diritto ai sei scatti. Ha respinto anche la contestazione di incostituzionalità, aderendo all’interpretazione del Consiglio di Stato secondo cui l’art. 6-bis si applica al personale delle forze di polizia, inclusi gli appartenenti alla Polizia di Stato collocati a riposo a domanda in possesso dei requisiti; l’abrogazione della norma che aveva novellato la disciplina previgente non ne determina la reviviscenza. L’art. 4 del d.lgs. 165/1997 riguarda gli scatti ai fini della base pensionabile e non modifica il regime del TFS disciplinato dall’art. 6-bis. Ha respinto la prescrizione quinquennale, rilevando che il ricorso, notificato il 9 maggio 2025, è stato proposto entro cinque anni dalla cessazione dal servizio del 28 febbraio 2021. Accertati i requisiti anagrafici e di servizio alla data della cessazione, ha accolto il ricorso e accertato l’obbligo dell’INPS di applicare i sei scatti al TFS, determinare e corrispondere la differenza dovuta, oltre agli interessi legali. Ha escluso il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria. Ha condannato l’INPS alle spese, liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, rimborso forfettario del 15% e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
Tanto premesso, va prima di tutto affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a., in quanto nel presente giudizio si è in presenza di controversia relativa ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
Le controversie concernenti il TFS del personale in regime di diritto pubblico rientrano nella giurisdizione amministrativa, in quanto attinenti al rapporto di lavoro e non al rapporto pensionistico.
art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987
Ne consegue l’accertamento dell’obbligo dell’ente previdenziale nei confronti del ricorrente all’applicazione dei sei scatti stipendiali al trattamento di fine servizio liquidato ed alla determinazione della differenza residua tra il trattamento di fine servizio finora versato e quello risultante dovuto a seguito del giusto conteggio ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis del Decreto Legge n. 387/1987, oltre agli interessi legali.
Il beneficio dei sei scatti si applica, ai fini della liquidazione del TFS, al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per presentare la domanda non è decadenziale.
L’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987.
La disciplina dell’art. 4 del d.lgs. 165/1997 concerne l’attribuzione dei sei aumenti ai fini della base pensionabile e non modifica il distinto regime di calcolo del TFS previsto dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010
Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che «continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472» ai soli fini del trattamento di fine servizio (in coerenza con la rubrica dell’articolo).
L’art. 1911, comma 3, conferma la perdurante applicazione dell’art. 6-bis ai fini del trattamento di fine servizio per le forze di polizia a ordinamento militare, senza restringere l’ambito soggettivo più ampio dell’art. 6-bis.
art. 20, comma 2, d.P.R. 1032/1973
Neppure coglie nel segno l’eccezione di prescrizione quinquennale del credito azionato, poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, il presente ricorso è stato notificato in data 9.5.2025 a fronte della cessazione dal servizio del ricorrente in data 28.2.2021.
Nel caso concreto, la pretesa non era prescritta perché il ricorso è stato notificato entro cinque anni dalla cessazione dal servizio.
Deve invece negarsi la spettanza del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria come ritenuto da Consiglio di Stato, II Sez., 27 marzo 2023, n. 3098 “alla luce di quanto disposto dall’art. 16 comma 6 l. 412/1991 (non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria)”.
Sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria non è ammesso il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. 387/1987 per la domanda di collocamento a riposo del personale che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile non ha natura decadenziale: in assenza di una previsione chiara in tal senso, esso incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, non sulla spettanza dei sei scatti ai fini del TFS.
- I sei scatti previsti dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987 ai fini della liquidazione del TFS spettano al personale delle forze di polizia che cessi dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; la nozione di forze di polizia rilevante ai fini della norma comprende gli appartenenti alla Polizia di Stato.
- L’abrogazione della disposizione che aveva novellato una norma precedente non comporta, di per sé, la reviviscenza della versione originaria della norma abrogata: la reviviscenza è eccezionale e richiede una volontà legislativa certa e indiscutibile.
- L’art. 4 del d.lgs. 165/1997 regola l’attribuzione dei sei aumenti ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del TFS disciplinato dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987.
- La controversia relativa alla liquidazione del TFS di personale in regime di diritto pubblico appartiene alla giurisdizione amministrativa, poiché l’indennità ha carattere retributivo e la controversia attiene al rapporto di lavoro, non al rapporto pensionistico.
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