Cassazione Penale, Sentenza n. 25749/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un condannato alla pena di tre anni di reclusione che aveva ottenuto, in sede esecutiva, la sostituzione della pena con la detenzione domiciliare sostitutiva ex art. 56 l. n. 689/1981. Successivamente, a seguito della sua irreperibilità e del ripristino dell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero ha chiesto la revoca della misura sostitutiva. Il Magistrato di sorveglianza ha accolto la richiesta, ritenendo valida la notifica dell'avviso di udienza a un difensore d'ufficio e ritenendo legittima la dichiarazione di irreperibilità. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: primo, nullità per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio perché l'avviso di fissazione dell'udienza sarebbe dovuto essere notificato al difensore di fiducia nominato nella precedente fase, applicando analogicamente l'art. 62 l. n. 689/1981; secondo, erronea dichiarazione di irreperibilità, perché le ricerche non sarebbero state complete, non essendo stati verificati tutti i luoghi risultanti dagli atti, in particolare alcuni indirizzi indicati nel provvedimento di cumulo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il procedimento di revoca della detenzione domiciliare sostitutiva è autonomo rispetto a quello relativo all'applicazione della pena sostitutiva e che, quindi, la precedente nomina del difensore non conserva efficacia nel nuovo procedimento. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il decreto di irreperibilità era viziato perché le ricerche non erano state eseguite in modo completo rispetto agli elementi già risultanti dagli atti. Conseguentemente ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Alessandria per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 56 l. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato come base della detenzione domiciliare sostitutiva già concessa in sede esecutiva
art. 62 l. 24 novembre 1981, n. 689
ritenuto applicabile alla fase di esecuzione della sentenza con pena sostitutiva, ma non estensibile analogicamente al procedimento autonomo di revoca della pena sostitutiva
art. 66, comma 2, l. 24 novembre 1981, n. 689
rinvia alla disciplina dell'art. 666 c.p.p. per il procedimento di revoca della detenzione domiciliare sostitutiva
"il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori"
disciplina la fissazione dell'udienza camerale e la notifica dell'avviso alle parti e ai difensori; se l'interessato non ha un difensore di fiducia nel nuovo procedimento, va designato un difensore d'ufficio
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno delle censure sul diritto di difesa e sul contraddittorio
invocato come norma sulla nullità per violazione del diritto di intervento e assistenza difensiva
richiamato per sostenere la dedotta nullità assoluta
richiamato per la disciplina del procedimento di sorveglianza
richiamato per la procedura di notifica agli irreperibili e per la necessità di ricerche complete
richiamato in relazione alle notifiche al domiciliatario e alla dichiarazione di irreperibilità
richiamato dalla difesa quale norma del rito notificatorio per gli irreperibili
richiamato per la forma di deduzione dei motivi del ricorso
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
citato come base dell'istanza originaria di applicazione di una pena sostitutiva
Massime di principio
- Il procedimento di revoca di una pena sostitutiva, pur collegato alla fase esecutiva, ha autonomia strutturale rispetto al procedimento in cui la pena sostitutiva è stata originariamente applicata; perciò la nomina del difensore effettuata nel primo procedimento non si estende automaticamente al secondo.
- Quando la legge speciale rinvia all'art. 666 c.p.p., l'avviso di udienza va notificato secondo la disciplina ordinaria del procedimento camerale, con designazione del difensore d'ufficio se l'interessato non risulta assistito nel nuovo procedimento.
- La disciplina di cui all'art. 62 l. n. 689/1981, relativa all'esecuzione della sentenza con pena sostitutiva, non è suscettibile di applicazione analogica al distinto procedimento di revoca della misura, in ragione della differenza tra fase esecutiva di un titolo già formato e procedimento incidentale eventuale e autonomo.
- La validità del decreto di irreperibilità dipende dalla completezza delle ricerche svolte con riguardo a tutti gli elementi già emergenti o conoscibili dagli atti al momento della procedura; omissioni nelle verifiche di indirizzi rilevanti determinano nullità degli atti successivi che su quel decreto si fondano.
- In sede di ricorso per cassazione, quando è dedotto un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti per verificare la sussistenza del vizio processuale denunciato.
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