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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01501/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non censurabile la motivazione della sentenza di merito sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, sorretta dal rilievo della recidiva specifica infraquinquennale. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 14 giugno 2024. I motivi dedotti contestavano l'omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena. La Corte rileva che la motivazione di merito aveva valorizzato la recidiva specifica infraquinquennale quale ragione per negare le attenuanti e discostarsi dal minimo edittale. I motivi sono stati ritenuti generici e manifestamente infondati, perché miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il giudice di merito, nel concedere o negare le attenuanti generiche, non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi allegati dalle parti, potendo richiamare quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

  • art. 133 c.p.

    La quantificazione della pena è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; non è ammessa una nuova valutazione della congruità della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando si limita a contrapporre una diversa lettura degli elementi di fatto rispetto a quella adottata dal giudice di merito, senza evidenziare una vera carenza motivazionale.
  • Per il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non sussiste un obbligo di confutazione puntuale di tutte le deduzioni difensive.
  • La determinazione della pena non può essere riesaminata in cassazione come se si trattasse di un terzo giudizio di merito; il sindacato di legittimità è ammesso solo in presenza di arbitrio o manifesta illogicità della motivazione.
  • Il rilievo della recidiva specifica infraquinquennale può legittimare sia il diniego delle attenuanti generiche sia uno scostamento della pena dal minimo edittale, se adeguatamente valorizzato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

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