Cassazione Penale, Ordinanza n. 01501/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non censurabile la motivazione della sentenza di merito sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, sorretta dal rilievo della recidiva specifica infraquinquennale. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 14 giugno 2024. I motivi dedotti contestavano l'omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena. La Corte rileva che la motivazione di merito aveva valorizzato la recidiva specifica infraquinquennale quale ragione per negare le attenuanti e discostarsi dal minimo edittale. I motivi sono stati ritenuti generici e manifestamente infondati, perché miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio in cassazione.
Norme richiamate
Il giudice di merito, nel concedere o negare le attenuanti generiche, non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi allegati dalle parti, potendo richiamare quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
La quantificazione della pena è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; non è ammessa una nuova valutazione della congruità della pena.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando si limita a contrapporre una diversa lettura degli elementi di fatto rispetto a quella adottata dal giudice di merito, senza evidenziare una vera carenza motivazionale.
- Per il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non sussiste un obbligo di confutazione puntuale di tutte le deduzioni difensive.
- La determinazione della pena non può essere riesaminata in cassazione come se si trattasse di un terzo giudizio di merito; il sindacato di legittimità è ammesso solo in presenza di arbitrio o manifesta illogicità della motivazione.
- Il rilievo della recidiva specifica infraquinquennale può legittimare sia il diniego delle attenuanti generiche sia uno scostamento della pena dal minimo edittale, se adeguatamente valorizzato dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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