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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20601/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sentenza del 29/11/2013 (8 mesi di reclusione per il delitto di evasione, commesso il 26 e 27/10/2011) ritenendola in violazione del divieto di ne bis in idem rispetto alla sentenza del 30/09/2014 (7 mesi per evasione commessa il 27/10/2011). Il Procuratore contestava l'interpretazione del Tribunale sostenendo che le due sentenze non avrebbero riguardato lo stesso fatto: una riguarderebbe l'evasione di un solo giorno (27/10/2011), l'altra un fatto più esteso (26 e 27/10/2011), con conseguente applicazione del principio di assorbimento e non della revoca ai sensi dell'art. 669 c.1 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse correttamente revocato la sentenza più grave e ordinato l'esecuzione della sentenza con pena meno grave, conformemente all'art. 669 c.p.p. Ha inoltre precisato che, sul merito, le due sentenze giudicano lo stesso fatto: l'evasione è reato istantaneo a effetti permanenti che si consuma al momento dell'allontanamento e non cambia la data di consumazione se l'allontanamento si prolunga; quindi più condanne riferite allo stesso arco temporale violano il ne bis in idem, salvo che vi sia un stabile rientro che interrompa l'effetto elusivo. Per questi motivi il ricorso del Procuratore è stato dichiarato inammissibile. Non sono state imposte le spese al ricorrente in ragione della sua qualità pubblica.

Norme richiamate

  • art. 667 cod. proc. pen., comma 4

    L'opposizione proposta dal Procuratore al giudice dell'esecuzione va qualificata come ricorso in cassazione quando il provvedimento impugnato non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 676 c.p.p.; si applicano le regole procedurali corrispondenti.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Rilevata la natura camerale del provvedimento impugnato, si applicano le norme relative al procedimento camerale e alle impugnazioni previste dal medesimo articolo (compreso il termine di cui al comma 6).

  • art. 669 cod. proc. pen., comma 1

    Nel caso di pluralità di sentenze per lo stesso fatto il giudice dispone l'esecuzione della sola sentenza con cui si è pronunciata la condanna meno grave; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di questa regola per eliminare la violazione del ne bis in idem.

  • art. 385 cod. pen.

    Norma incriminatrice del reato di evasione; citarla serve a individuare il reato oggetto delle condanne duplicate.

  • Principio del ne bis in idem

    Non è consentita la pronuncia di più condanne per lo stesso fatto: se più sentenze riguardano il medesimo fatto temporale e materiale si configura violazione del ne bis in idem, salvo interruzione degli effetti tramite rientro stabile che interrompa l'elusione del controllo.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 27900/2020 e Sez. 6, n. 12664/2016)

    La Corte ha richiamato precedenti secondo i quali l'evasione è reato istantaneo a effetti permanenti e che la pluralità di condanne relative allo stesso arco temporale integra il divieto del ne bis in idem, salvo il caso di rientro stabile.

  • Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017 (Tuttolomondo)

    Conferma il principio per cui la qualità di parte pubblica (es. il Procuratore) può legittimare l'esclusione della condanna alle spese processuali in caso di soccombenza formale.

Massime di principio

  • Il reato di evasione è reato istantaneo con effetti permanenti: la consumazione avviene al momento dell'allontanamento ingiustificato, e la prosecuzione dell'assenza non modifica la data di consumazione.
  • Quando più sentenze di condanna riguardano lo stesso arco temporale di allontanamento, si configura violazione del ne bis in idem; il rimedio è la revoca della sentenza più grave e l'esecuzione della sentenza piú lieve ai sensi dell'art. 669 c.p.p.
  • Solo un 'rientro stabile' nella sede di detenzione che interrompa l'elusione del controllo può dar luogo a distinti fatti di evasione separabili temporalmente.
  • Se una sentenza copre un arco temporale più ampio che contiene un altro fatto separato bisogna valutare la continuità/interruptio degli effetti: se la più ampia effettivamente assorbe la più ristretta, può operare l'assorbimento, altrimenti opera il divieto di doppia condanna per lo stesso fatto.
  • Le impugnazioni proposte dal pubblico ministero devono essere coerenti con l'esito già prodotto dal giudice dell'esecuzione: impugnare una decisione che ha già disposto ciò che il ricorrente afferma di voler ottenere può essere dichiarato inammissibile o irrimediabilmente infondato.
  • Le opposizioni ex art. 667 c.4 c.p.p. vengono qualificate come ricorsi in cassazione quando il provvedimento impugnato non rientra nelle ipotesi previste dall'art. 676 c.p.p.; occorre quindi rispettare la disciplina delle impugnazioni camerali e i relativi termini.

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