Cassazione Civile, Ordinanza n. 18161/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento della società acquirente per un credito derivante da forniture di merce, domandandone la prededuzione. Il credito era sorto dopo la presentazione, da parte della debitrice poi fallita, di domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, legge fall., domanda alla quale essa aveva poi rinunciato chiedendo il proprio fallimento. Il giudice delegato aveva ammesso il credito, ma solo in chirografo; il tribunale aveva respinto l’opposizione allo stato passivo. Con il ricorso per cassazione la società fornitrice deduceva: 1) violazione degli artt. 161, comma 7, 167, 181 e 111 legge fall., sostenendo che la fornitura dovesse qualificarsi come atto di ordinaria amministrazione e quindi idoneo a far sorgere crediti prededucibili; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’utilità dei rapporti commerciali per la continuità aziendale e per la conservazione del valore dei clienti; 3) nullità del provvedimento per motivazione apparente, per avere il tribunale fondato la decisione su elementi estranei alla fattispecie legale; 4) violazione degli artt. 26, 161, comma 2 e comma 7, e 111 legge fall., contestando il rilievo di inefficacia dell’autorizzazione concessa all’atto di straordinaria amministrazione, poiché subordinata al successivo deposito del piano e della proposta di concordato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della fornitura come atto di straordinaria amministrazione, in quanto, nella pendenza di una domanda di concordato con riserva, la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione va compiuta con riferimento all’interesse della massa dei creditori e non a quello dell’imprenditore in crisi. Ha osservato che non basta guardare all’oggetto del contratto o alla sua astratta utilità per la continuità aziendale, poiché conta la scelta strategica di assumere nuove passività per sostenere un’attività ormai in stallo. Ha dichiarato inammissibile il motivo sul preteso omesso esame, rilevando che si trattava in realtà di un giudizio di valore e comunque di un elemento non decisivo. Ha ritenuto inammissibile anche la censura di motivazione apparente, perché diretta solo a esprimere dissenso rispetto alla ratio del decreto. Quanto al quarto motivo, lo ha reputato infondato: anche a voler considerare illegittima la condizione apposta all’autorizzazione, tale condizione avrebbe travolto l’autorizzazione stessa, e dunque l’atto non poteva considerarsi legalmente compiuto ai fini della prededuzione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 161, comma 6, legge fallimentare
domanda di ammissione al concordato preventivo, con riserva di produzione della proposta e del piano
La domanda con riserva segna l’avvio di una fase in cui gli atti successivi vanno scrutinati ai fini della loro natura di ordinaria o straordinaria amministrazione in funzione della tutela della massa dei creditori.
art. 161, comma 7, legge fallimentare
crediti sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore dopo la pubblicazione della domanda di concordato
Sono prededucibili i crediti derivanti da atti legalmente compiuti; gli atti di straordinaria amministrazione richiedono autorizzazione e la loro qualificazione va valutata con riferimento all’interesse dei creditori.
È richiamato come norma che disciplina l’autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione nella fase successiva all’ammissione al concordato preventivo.
È citato nel motivo di ricorso, senza una specifica autonoma elaborazione da parte della Corte.
È richiamato in relazione alla prededuzione dei crediti sorti per effetto di atti legalmente compiuti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura è dichiarata inammissibile perché mira in realtà a contestare la valutazione del giudice di merito, non l’omesso esame di un fatto decisivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La doglianza sulla motivazione apparente è respinta perché il decreto contiene una ratio comprensibile e pertinente.
È evocato in relazione all’impugnazione dell’eventuale provvedimento autorizzativo, ma la Corte non accoglie la censura sul punto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato dal motivo di ricorso sulla motivazione apparente.
È richiamato dal motivo di ricorso sulla motivazione apparente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In ragione del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nella pendenza di una domanda di concordato preventivo con riserva, la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non va compiuta solo in astratto sull’oggetto del contratto, ma avendo riguardo all’interesse della massa dei creditori e al contesto concreto in cui l’atto viene compiuto.
- Un atto che, pur collegato all’attività tipica dell’impresa, comporti una scelta strategica di assunzione di nuove passività per sostenere o riattivare un’attività ormai in crisi può integrare straordinaria amministrazione, se non si tratta del semplice ordinario approvvigionamento con mezzi propri.
- Ai fini della prededuzione ex art. 161, comma 7, legge fallimentare, non basta che il credito derivi da un’operazione utile o potenzialmente utile per l’impresa: occorre che l’atto sia legalmente compiuto, cioè, se straordinario, previamente autorizzato nei modi dovuti.
- L’utilità ex post dell’operazione per i creditori non è criterio decisivo per qualificare l’atto come ordinario; il giudizio rilevante è quello ex ante sulla potenzialità dannosa dell’atto e sulla necessità del controllo giudiziale.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando il preteso "fatto" consista in realtà in un giudizio valutativo o in una diversa lettura della convenienza economica dell’operazione.
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto una ratio decidendi comprensibile; non quando il ricorrente contesti semplicemente la correttezza del ragionamento del giudice di merito.
- Se un’autorizzazione all’atto di straordinaria amministrazione è concessa con una condizione illegittima o radicalmente viziata, il vizio travolge l’autorizzazione stessa e impedisce di considerare l’atto come legalmente autorizzato ai fini della prededuzione.
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