Cassazione Penale, Sentenza n. 40403/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. del 6/12/2022 che aveva applicato gli arresti domiciliari con dispositivi di controllo per il reato di estorsione in concorso aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. La difesa ha censurato, con il primo motivo, presunta violazione dell'art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione sul giudizio di gravità indiziaria, sostenendo che non risultasse dimostrato il ruolo di "esattore" attribuito al ricorrente, che le motivazioni fossero fondate solo su intercettazioni e dichiarazioni della persona offesa prive di riscontri e che non fossero emerse condotte violente o minacciose. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza dell'aggravante mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) e l'utilizzo del cd. metodo mafioso, sostenendo che le pretese sarebbero di natura personale e non riconducibili a finalità di agevolazione mafiosa.
La decisione
Il tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto che il primo motivo non avesse affrontato l'ampio e puntuale impianto probatorio indicato dal Tribunale del riesame (intercettazioni nel carcere dell'imputato Imbesi Ottavio, già condannato per associazione mafiosa; dichiarazioni della persona offesa che confermava i debiti e l'intervento del ricorrente; documento manoscritto rinvenuto nell'abitazione di Imbesi con l'elenco dei debitori; altra documentazione rinvenuta in perquisizioni), valutati singolarmente e nel loro complesso. Anche il secondo motivo è stato giudicato generico e inverosimile rispetto alla prova che collega l'attività di usura all'organizzazione e alle sue fonti di finanziamento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stato condannato al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per vizio di motivazione sul giudizio di gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che non fosse violato perché il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione puntuale e fondata su intercettazioni, dichiarazioni e documenti, valutati singolarmente e nel loro insieme.
Riferimento all'aggravante per agevolazione mafiosa e al metodo mafioso; la Corte ha ritenuto che la prova indiziaria (ruolo apicale di Imbesi, uso dell'usura come canale di finanziamento, indicazioni emerse da intercettazioni e documentazione) fosse compatibile con l'applicazione dell'aggravante e che l'impugnazione non abbia offerto argomentazioni specifiche contrarie.
Norma applicata per la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, considerando i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come principio di riferimento in tema di eventuale responsabilità per proposizione di atti processuali infondati e per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le impugnazioni avverso misure cautelari devono confrontarsi in modo specifico e puntuale con la motivazione del giudice di merito: argomentazioni generiche o affermazioni non contestualizzate sono spesso dichiarate inammissibili.
- Quando la misura cautelare si fonda su un complesso probatorio (intercettazioni, dichiarazioni della persona offesa, documenti materiali), il giudice del riesame valuta l'insieme degli elementi e la loro coerenza: per contrastare la misura è necessario fornire elementi concreti che smentiscano o ridimensionino quei singoli indizi.
- Per escludere l'aggravante di tipo mafioso non basta sostenere finalità ‘individuali’: occorre dimostrare l'assenza del collegamento funzionale tra l'attività contestata e l'organizzazione (assenza di vantaggio, di canali di finanziamento o del metodo mafioso).
- Le censure procedurali (es. vizio di motivazione ex art. 273 c.p.p.) devono individuare esattamente le presunte carenze logiche o probatorie: critiche generiche alla logica della motivazione sono inefficaci.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o formulati in modo negligente può comportare, oltre al rigetto, l'addebito delle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto le impugnazioni devono essere valutate in termini di contenuto e non solo di ritualità formale.
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