Cassazione Penale, Ordinanza n. 32208/2026 del 28/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore, contro la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato la sua responsabilità per la cessione, in concorso con altro imputato giudicato separatamente, di 94 grammi di hashish, contestata ai sensi dell’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, e per l’illecita detenzione di 4,349 grammi di cocaina, contestata ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con i primi tre motivi la difesa ha censurato la mancata riqualificazione della cessione di hashish nella fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deducendo vizi di motivazione e richiamando un precedente orientamento secondo cui la lieve entità potrebbe essere desunta anche dal solo dato ponderale ricavato da una ricognizione statistica. Con il quarto motivo ha denunciato l’erronea valutazione delle prove e la violazione dell’art. 192 c.p.p. in relazione all’episodio concernente la cocaina, sostenendo in sostanza che la sostanza fosse destinata all’uso personale. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze relative alla riqualificazione fossero infondate e, in parte, dirette a sollecitare una diversa ricostruzione in fatto. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la conclusione dei giudici di merito secondo cui la cocaina non era destinata all’uso personale, in ragione della suddivisione in dosi, della detenzione nell’autovettura e del contenuto di numerose conversazioni intercettate, dalle quali emergeva la disponibilità alla vendita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata quanto all’esclusione della lieve entità per la cessione di hashish, fondata sulla valutazione complessiva del significativo dato ponderale, delle modalità di detenzione, dell’elevata concentrazione del principio attivo, della professionalità dell’attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sul mercato. Ha precisato che la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non può essere determinata sulla base del solo dato ponderale, dovendo essere considerato complessivamente l’insieme degli indici normativi. Ha inoltre giudicato adeguata la motivazione sulla destinazione allo spaccio della cocaina. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
La disposizione è stata applicata alla cessione di 94 grammi di hashish, ritenuta non riconducibile alla fattispecie di lieve entità.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La lieve entità deve essere valutata mediante un apprezzamento complessivo degli indici relativi alla natura, qualità, quantità e modalità dell’azione, non sulla base del solo dato ponderale.
La Corte ha ritenuto adeguata la valutazione probatoria dei giudici di merito in ordine alla destinazione allo spaccio della cocaina.
Massime di principio
- La fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 deve essere accertata attraverso una valutazione complessiva di tutti gli indici normativi rilevanti, comprese quantità, qualità e concentrazione della sostanza, modalità della condotta, detenzione e capacità di diffusione sul mercato; il solo dato ponderale non è decisivo.
- La significativa quantità della sostanza, l’elevata concentrazione del principio attivo e modalità di detenzione indicative di professionalità e di capacità di diffusione sul mercato possono escludere la minima offensività richiesta per la fattispecie di lieve entità.
- È adeguatamente motivata la destinazione allo spaccio della sostanza quando essa risulti, secondo una valutazione complessiva degli elementi probatori, dalla suddivisione in dosi, dalle modalità di detenzione e dal contenuto di conversazioni intercettate attestanti la disponibilità alla vendita.
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che, pur formalmente prospettate come vizi di motivazione o violazioni di legge, mirano a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella logicamente e coerentemente compiuta dai giudici di merito.
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