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Sentenza

Sentenza n. 5661/2026 - Napoli, Sezione 8

per l’esecuzione della Sent. n. 4798/2025 pubbl. il 16/06/2025 RG n. 22086/2024, presso Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro

Giustizia amministrativa202601123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 4798/2025, che aveva riconosciuto al docente il beneficio della Carta elettronica per l’anno scolastico 2022-2023 e liquidato le spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata il 16 giugno 2025, che aveva accertato il suo diritto al beneficio annuale di 500 euro per la Carta elettronica del docente, limitatamente all’anno scolastico 2022-2023, e condannato il Ministero al pagamento di 300 euro, oltre accessori, per spese processuali in favore del difensore antistatario. La sentenza non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 7 gennaio 2026. Il ricorrente ha dedotto il mancato adempimento nonostante la notifica del titolo il 17 giugno 2025 e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna del Ministero all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle astreintes.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile l’ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, verificando il rispetto dei termini processuali e il decorso dei 120 giorni dalla notifica del titolo; poiché il Ministero non ha provato l’adempimento, ne ha dichiarato l’obbligo di eseguire integralmente la decisione entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza. Se nel frattempo è scaduto il termine di due anni dalla pubblicazione della sentenza presupposta per fruire del beneficio, il Ministero deve corrisponderne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo: l’amministrazione non può avvantaggiarsi della propria inerzia che ha impedito la fruizione tempestiva. È stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato anche di predisporre gli stanziamenti e gli atti di impegno, liquidazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o l’indisponibilità di cassa non giustificano l’inottemperanza. È stata respinta la richiesta di astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.

    L’ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, per quanto riguarda il caso deciso.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Nel caso deciso, il giudice ha ritenuto rispettato il termine processuale per proporre l’azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il giudice ha verificato e ritenuto rispettato anche il termine previsto per il rito camerale applicabile all’ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

    Prima di procedere all’esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto tale termine era decorso senza adempimento.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Al riguardo, va precisato che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio (due anni dalla pubblicazione della pronuncia), l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria, tenuto anche conto che il mancato rispetto del limite temporale fissato dal giudice ordinario non è dipeso dalla parte ricorrente ma è imputabile ad una condotta omissiva dell’amministrazione che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento dell’obbligo.

    Il diritto al beneficio annuale della Carta elettronica del docente, quando non possa più essere fruito nel termine fissato per effetto dell’inerzia dell’amministrazione, deve essere soddisfatto mediante pagamento del controvalore pecuniario e degli interessi legali fino al saldo.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l’esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente all’obbligo di conformarsi al giudicato nel caso deciso.
  • Quando l’inerzia dell’amministrazione impedisce al beneficiario di fruire entro il termine stabilito di un beneficio economico in forma specifica, l’amministrazione non può avvalersi della scadenza imputabile alla propria condotta omissiva: deve corrispondere il controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono ragioni legittime per non eseguire il giudicato; il commissario ad acta deve attivarsi per rendere possibile il pagamento, anche mediante la predisposizione degli stanziamenti e degli atti contabili necessari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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