Cassazione Penale, Sentenza n. 15108/2024 del 12/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava che il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato non doversi procedere ex art.129 cod.proc.pen. per mancanza della querela relativamente al reato di impossessamento di energia elettrica (art.624 e 625 n.2 c.p.) e aveva ritenuto tardiva e inammissibile la contestazione suppletiva proposta dal Pubblico Ministero della circostanza aggravante di cui all'art.625 n.7 c.p. (energia destinata a pubblico servizio), la quale avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio. Secondo il ricorrente il giudice aveva illegittimamente fissato un termine di decadenza per il PM impedendogli di esercitare il potere-dovere di integrare l'imputazione in dibattimento ai sensi degli artt.516 e 517 c.p.p., precludendo così il contraddittorio e violando le norme sul svolgimento della relativa procedura.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato il Tribunale per aver impedito al PM di effettuare la contestazione suppletiva della circostanza aggravante, per aver pronunciato una declaratoria di improcedibilita ex art.129 basata sull'imputazione originaria e per aver limitato illegittimamente il contraddittorio. La decisione impugnata e' stata dichiarata viziata da nullita' di ordine generale relativa all'esercizio dell'azione penale e alla formulazione dell'imputazione; la Corte ha affermato che il PM era legittimato a contestare in dibattimento l'aggravante ai sensi dell'art.517 c.p.p. e che il giudice doveva consentire il contraddittorio e provvedere sulla imputazione modificata. Conseguentemente la sentenza impugnata e' annullata (con rinvio per gli adempimenti conseguenti e per il giudizio sul capo di imputazione come modificato), e viene riconosciuta la prevalenza del potere-dovere del PM di formulare contestazioni suppletive in dibattimento.
Norme richiamate
Regola la declaratoria immediata di cause di non punibilità; la Corte precisa che non autorizza il giudice a pronunciare de plano prima di aver esaurito la fase processuale in cui puo' emergere la causa di improcedibilità e non legittima il giudice a impedire il contraddittorio sulle contestazioni suppletive
Disciplina le nuove contestazioni in dibattimento; interpretato come norma che consente al PM di adeguare l'imputazione nel corso del dibattimento per garantire la correlazione tra accusa e sentenza
Attribuisce al Pubblico Ministero il potere di contestare in dibattimento reati concorrenti o circostanze aggravanti senza autorizzazione del giudice; la Corte afferma che tale contestazione puo' essere effettuata fino alla chiusura dell'istruzione dibattimentale e non e' soggetta a termine di decadenza imposto dal giudice
Prevede l'autorizzazione del presidente per la contestazione di un fatto nuovo; la Corte distingue questa ipotesi da quella di cui all'art.517, sottolineando che per la circostanza aggravante non e' richiesta l'autorizzazione giudiziale
Garantisce all'imputato il diritto di chiedere un termine per preparare la difesa dopo una contestazione suppletiva; la Corte rileva che, una volta validamente proposta la contestazione, il giudice deve garantire questo termine e riaprire il contraddittorio
Imposta il principio di correlazione tra imputazione e sentenza; richiamato per affermare l'obbligo del giudice di decidere sulla imputazione effettivamente contestata
art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.
La Corte ha qualificato le omissioni del Tribunale come nullita' di ordine generale concernenti i limiti dell'esercizio dell'azione penale e il diritto delle parti a contraddire, richiedendo annullamento per nullita' assoluta
art. 112 Cost.
Richiamato per riaffermare il dovere di esercizio dell'azione penale da parte del PM e l'obbligatorieta' dell'azione stessa, a supporto del potere-dovere di contestazione suppletiva
La circostanza aggravante relativa alla destinazione dell'energia a pubblico servizio e' stata ritenuta rilevante per mutare il regime di procedibilita' del reato da querela di parte a procedibilita' d'ufficio qualora validamente contestata in dibattimento
sentenza Corte Costituzionale n. 139/2015
Rilevata per richiamare il principio che la contestazione tardiva di circostanze aggravanti puo' determinare un significativo mutamento del quadro processuale e richiede tutele difensive analoghe a quelle previste per altre modifiche dell'imputazione
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero puo' validamente proporre in dibattimento contestazioni suppletive di reati concorrenti o di circostanze aggravanti ai sensi degli artt.516-517 c.p.p. senza autorizzazione del giudice e fino alla chiusura dell'istruzione dibattimentale
- Il giudice non puo' impedire preventivamente la contestazione suppletiva richiamando termini esterni o presunte decadenze della parte civile: se il PM esercita legittimamente il potere di integrazione dell'imputazione, il giudice deve ammettere la contestazione e garantire il termine difensivo previsto dall'art.519 c.p.p.
- Non e' legittimo per il giudice pronunciare de plano una declaratoria di improcedibilita ex art.129 c.p.p. prima di aver consentito lo svolgimento del contraddittorio relativo a una contestazione suppletiva; tale comportamento puo' integrare nullita' di ordine generale e determinare annullamento in Cassazione
- Quando una contestazione suppletiva ricompone il fatto nell'ambito della procedibilita' d'ufficio, l'eventuale mancata valutazione di tale contestazione da parte del giudice comporta violazione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale e del principio di correlazione tra imputazione e sentenza
- In casi analoghi la parte pubblica deve sollecitare l'esercizio in dibattimento delle contestazioni suppletive e, in caso di rifiuto giudiziale, il rimedio e' il ricorso in sede di legittimita' per nullita' se la decisione ha pregiudicato il contraddittorio
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