Sentenza n. 1224/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento - del verbale della Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, Comando Logistico dell’Esercito – Comando Sanità e Veterinaria Roma, modello -OMISSIS- del 29 ottobre 2025, e della relativa comunicazione – Prot. Guardia di Finanza n. -OMISSIS- del 29 ottobre 2025, notificati in data 3 novembre 2025, con cui la predetta Commissione ha giudicato il Ten. Col. -OMISSIS- “non idoneo permanentemente al servizio d’istituto nella Guardia di finanza in modo assoluto dalla data del verbale; a. da collocare in congedo assoluto; b. Sì reimpiegabile nelle corrispondenti qualifiche del personale civile del Ministero dell’economia e delle finanze […]. Controindicate le mansioni che comportino particolare stress psichico. Controindicato altresì il maneggio e l’utilizzo delle armi. 2. La permanente inidoneità è determinata da infermità che, sulla base degli atti, NON risulta SI dipendente da causa di servizio […]”; - per quanto occorrer possa, del verbale della CMO di Padova prot. n. BL/S n. -OMISSIS- del 10 luglio 2025 notificato in pari data con cui la stessa Commissione ha giudicato il Ten. Col. -OMISSIS- permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato; - di ogni altro atto antecedente, conseguente o, comunque, connesso con gli atti impugnati, anche dagli estremi non noti; e per la condanna al risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi dal ricorrente nelle more dell’efficacia del provvedimento impugnato, da determinarsi secondo equità ex art. 1226 c.c.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio medico-legale di permanente non idoneità al servizio d’istituto nella Guardia di finanza e al servizio militare incondizionato, con collocamento in congedo assoluto e indicazione della reimpiegabilità nei ruoli civili
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione Medica Interforze di seconda istanza di Roma del 29 ottobre 2025 e il presupposto verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Padova del 10 luglio 2025, contestando il giudizio di permanente non idoneità al servizio d’istituto nella Guardia di finanza e al servizio militare incondizionato. Al ricorso era stata associata una domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali. In sede cautelare, il TAR aveva disposto il riesame del quadro clinico da parte della Commissione Medica Ospedaliera di Padova in diversa composizione, alla presenza e in contraddittorio con il consulente indicato dalla ricorrente.
La decisione
Dopo l’ordinanza cautelare e istruttoria del TAR, la ricorrente è stata sottoposta a nuova visita il 13 aprile 2026. La Commissione Medica Ospedaliera ha confermato la permanente non idoneità al servizio militare incondizionato e il collocamento in congedo assoluto, riconoscendo tuttavia l’idoneità al servizio nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266/1999. Preso atto di tale esito e dichiarato di voler procedere al transito nei ruoli civili, la ricorrente ha rinunciato integralmente al ricorso e a tutte le domande, comprese quelle risarcitorie. Il TAR, ritenute regolari le modalità della rinuncia e considerate le ragioni sottostanti, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., compensando integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, formalizzata dalla parte e presa in considerazione dal Collegio, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 14, comma 5, legge n. 266/1999
È richiamato quale fondamento della riconosciuta idoneità al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
art. 1226 c.c.
Era indicato dalla ricorrente quale criterio per la liquidazione equitativa dei danni richiesti, domanda poi oggetto di rinuncia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha fondato l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti e della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia integrale al ricorso e alle domande, quando formalizzata in modo idoneo e presa in considerazione dal giudice, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza necessità di una decisione sul merito delle censure.
- Quando il riesame medico disposto dal giudice conduce alla conferma della non idoneità al servizio militare, ma riconosce l’idoneità al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile, la parte può rinunciare al giudizio per procedere al transito; in tal caso il giudice definisce il processo per estinzione, senza pronunciarsi sulla legittimità dei precedenti giudizi medico-legali.
- In presenza di una rinuncia al ricorso motivata da ragioni sopravvenute e ritenuta dal giudice meritevole di considerazione, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
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