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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11118/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di appello denunciando, in particolare, errori di diritto e di motivazione per l'esclusione delle aggravanti previste dall'art. 416-bis.1 c.p. (sia la qualificazione "con metodo mafioso" sia la finalità di "agevolare l'attività dell'associazione mafiosa") su numerosi capi; ha censurato inoltre la valutazione delle fonti probatorie (dichiarazioni dei collaboratori, sentenze di proscioglimento per prescrizione, intercettazioni) e la ricostruzione della struttura organizzativa del cosiddetto "clan Casamonica". I singoli imputati hanno proposto ricorsi per vizi di motivazione, travisamento della prova, contestazione della recidiva, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, errori nel calcolo della pena e per la legittimità delle statuizioni civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati, in gran parte, i rilievi del Procuratore Generale: ha censurato l'approccio territoriale e "atomistico" della Corte di Appello, affermando che il giudice d'appello (e il giudice che decide in sede di rito abbreviato) può effettuare un accertamento incidentale sulla esistenza di un'associazione di tipo mafioso e sulle aggravanti correlate; ha precisato che sentenze dichiarative della prescrizione possono essere utilizzate ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. come prova di fatto ove contengano accertamenti rilevanti; ha richiamato l'obbligo del giudice d'appello di fornire una motivazione "rafforzata" quando riforma in senso assolutorio decisioni di primo grado su elementi decisivi (es. aggravanti). Conseguentemente, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata in più punti e rinviato ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo esame riguardo, tra l'altro, al riconoscimento delle aggravanti di cui all'art. 416-bis.1 (metodo mafioso e finalità di agevolazione) su numerosi capi (es. quelli relativi a usura ed estorsione) e in relazione ad alcune assoluzioni per intestazione fittizia. Esiti processuali particolari: il ricorso del PG è in gran parte accolto; i ricorsi di alcuni imputati (Rocco, Cosimo, Christian, Vincenzo) sono stati dichiarati prevalentemente inammissibili, salvo che per l'effetto dell'annullamento disposto a favore del PG (per Spinelli, la Cassazione ha però corretto un errore di calcolo della pena: ha rideterminato senza rinvio la pena da anni 4 e mesi 8 a anni 4 di reclusione); i ricorsi di Giacomina Casamonica e di Michele Panza hanno ottenuto annullamenti parziali con rinvio (Giacomina su aspetti relativi a contributo causale ed elemento soggettivo e pena; Panza in parte sui profili delle statuizioni civili e su questioni connesse); la Cassazione ha condannato alla rifusione delle spese i ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e ha disposto per alcuni di essi il versamento alla Cassa delle ammende (euro 3.000,00). Le statuizioni economiche relative alle parti civili saranno liquidate dopo il giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    "associazione per delinquere di tipo mafioso" (richiami al comma 3 sul "metodo" e sulla forza intimidatrice)

    La Corte ribadisce che la qualificazione "mafiosa" si fonda sul metodo e non su uno schema gerarchico rigido; non è necessario che l'organizzazione sia identica alle "mafie storiche" e l'accertamento può essere effettuato anche incidentalmente nel processo.

  • art. 416-bis.1 c.p. (ex art. 7 DL 152/1991)

    "al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa"

    La circostanza aggravante della "agevolazione" richiede la prova dell'esistenza reale della associazione e della finalità oggettiva dell'azione a favore dell'associazione, ma tale prova può essere compiuta anche incidentalmente nel processo; inoltre la fattispecie "metodo mafioso" può essere applicata anche quando l'autore non sia formalmente affiliato purché la condotta evochi la forza intimidatrice tipica.

  • art. 628, comma 3, n. 3 c.p.

    aggravante collegata all'uso di violenza o minaccia

    Può concorrere con le aggravanti di matrice "mafiosa"; la Corte ricorda che non è necessario il previo accertamento definitivo dell'appartenenza per poter valutare l'aggravante nell'ambito del processo.

  • art. 629 c.p.

    La qualificazione fra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e estorsione dipende dalla natura del credito (se usuraio il credito non è azionabile e la condotta si qualifica come estorsiva).

  • art. 512-bis c.p. (ex art. 12-quinquies L. 356/1992)

    Il dolo specifico dell'intestazione fittizia non è escluso quando l'operazione ha finalità concorrenti; l'intestazione a prossimi congiunti non esclude automaticamente il dolo e la rilevanza penale dell'interposizione fittizia.

  • art. 238-bis c.p.p.

    "sentenze divenute irrevocabili"

    Le sentenze irrevocabili, anche quelle dichiarative della prescrizione, possono essere acquisite e valutate come prova di fatti in esse accertati se contengono un accertamento del fatto stesso.

  • art. 192 c.p.p.

    Regole di valutazione della prova: la Corte richiama l'obbligo del giudice di valutare compiutamente la credibilità e l'attendibilità delle dichiarazioni, specialmente quand'anche provengano da collaboratori o persone informate sui fatti.

  • art. 99 c.p.

    Norma richiamata in relazione alla quantificazione degli aumenti per recidiva; la Corte evidenzia limiti e possibilità di applicazione differenziata in appello.

  • art. 603 c.p.p.

    Richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: il rigetto in appello è sindacabile solo se la motivazione d'appello sarebbe incompleta rispetto agli elementi decisivi; altrimenti resta valutazione di merito.

Massime di principio

  • La qualificazione "mafiosa" si basa sul "metodo" e sulla capacità di intimidazione: non è richiesta una struttura rigidamente verticistica e il giudice può valutare incidentalmente l'esistenza del sodalizio anche in assenza di sentenza definitiva.
  • L'aggravante per 'agevolazione' richiede prova della finalità oggettiva e dell'esistenza della organizzazione, ma tale prova può essere desunta nel processo anche attraverso sentenze irrevocabili (anche dichiarative della prescrizione) e materiali convergenti.
  • Il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio deve fornire una "motivazione rafforzata": confronto puntuale con le argomentazioni del primo grado e spiegazione analitica del diverso apprezzamento probatorio.
  • Le dichiarazioni di collaboratori e persone informate vanno valutate secondo criteri unitari (credibilità soggettiva, attendibilità oggettiva, riscontri esterni); il loro travisamento o la mancata considerazione può essere motivo di annullamento con rinvio.
  • La presenza di usura modifica la qualificazione del rapporto credito/pressione: un credito di natura illecita non è azionabile e le condotte di riscossione assumono rilevanza estorsiva.
  • Le sentenze dichiarative di prescrizione possono contenere accertamenti di fatto utilizzabili nel processo successivo, se tali accertamenti sono concreti e raccolti con contraddittorio effettivo.
  • Qualsiasi modifica del fatto imputato in sentenza non è per sé automatica violazione del principio di correlazione se l'imputato ha potuto conoscere e difendersi rispetto all'oggetto processuale; tuttavia la trasformazione radicale dell'imputazione che pregiudichi la difesa è vietata.
  • Errori materiali (es. calcolo aritmetico della riduzione per il rito) possono essere rettificati dalla Cassazione anche quando rimangono questioni di merito in istruttoria di rinvio.

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