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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51655/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Potenza che li aveva confermati colpevoli del reato di estorsione e aveva ritenuto sussistente la recidiva reiterata, estendendo così i termini di prescrizione. Venivano altresì contestati vizi di motivazione circa la valutazione della credibilità della persona offesa e dei testi, l'applicabilità della recidiva reiterata (mancata valutazione dell'accrescimento di pericolosità), e la correttezza del calcolo dei termini di prescrizione in relazione alla tardiva contestazione dell'aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi. Richiamando la decisione delle Sezioni Unite (notizia di decisione n.13/28.09.2023), ha affermato che la contestazione della recidiva intervenuta dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato così come originariamente contestato non può estendere il tempo necessario a prescrivere. Applicando tale principio al caso concreto, i reati risultano estinti per prescrizione maturata prima della contestazione tardiva della recidiva; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e sono state revocate anche le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Norma citata in relazione all'aggravante prevista dal capoverso (es. aggravante contestata in primo grado). Il ricorso ne contestava l'applicazione e la relativa valutazione di credibilità delle fonti accusatorie; la Corte ha però deciso il caso con riferimento alla prescrizione collegata alla recidiva tardivamente contestata.

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla estensione dei termini di prescrizione; i ricorrenti contestavano la modalità di computo. La Cassazione ha affermato che la tardiva contestazione della recidiva non estende i termini di prescrizione originari.

  • art. 99 cod. pen.

    Riferito ai requisiti per il riconoscimento della recidiva reiterata e alla necessità di valutare l'effettivo accrescimento della pericolosità sociale; il ricorso denunciava carenza di motivazione su tale punto, ma la decisione si è risolta sul tema della prescrizione.

  • art. 526 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione ai vizi di motivazione e alla correttezza della progressione processuale tra primo grado e appello e alla legittimità delle modifiche sul punto di fatto e di diritto operate in appello.

  • art. 157 cod. pen.

    Citato nel quadro delle norme relative alla recidiva e agli effetti sulle pene; utilizzato dai ricorrenti per contestare la modalità con cui la Corte territoriale aveva applicato la recidiva tardiva.

  • art. 133 cod. pen.

    Invocato con riguardo alla determinazione della pena e alla presunta carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio; la Cassazione ha risolto il processo sulla questione di prescrizione, annullando la sentenza.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Riferito agli effetti civili della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione: la Corte ha confermato il principio secondo il quale, se il giudice di appello accerta che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, devono essere revocate le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.

  • art. 628 c.p. comma n.3 (menzionato come 'art. 628 cpv. n. 3) cod. pen.')

    Menziomento dell'aggravante inizialmente valutata in primo grado e poi esclusa in appello; la sua esclusione è rilevante ai fini del calcolo della prescrizione, posto che non rimanevano altre circostanze speciali estensive efficaci prima della prescrizione originaria.

  • Decisione Sezioni Unite (notizia di decisione n.13 del 28/09/2023)

    Principio chiave applicato: la contestazione della recidiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato così come originariamente contestato non incide sul computo del tempo necessario a prescrivere; decisione decisiva che ha imposto l'annullamento senza rinvio.

  • Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022 (Di Paola)

    Richiamata sul punto che il giudice di appello che constati che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado deve revocare le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado; applicata qui per revocare le statuizioni civili.

Massime di principio

  • La prescrizione si calcola in base alla contestazione originaria: la successiva introduzione tardiva di un'aggravante (es. recidiva) non può estendere i termini di prescrizione già decorso per il reato come originariamente imputato.
  • Quando la Corte d'appello accerta che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare anche le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.
  • Se sussiste contrasto giurisprudenziale rilevante sulla estensibilità di una aggravante ai fini della prescrizione, la questione può essere rimessa alle Sezioni Unite; la decisione delle Sezioni Unite è vincolante e può risolvere casi analoghi anche in corso di impugnazione.
  • In presenza di contestazione tardiva di circostanze aggravanti, la difesa dovrebbe eccepire tempestivamente la prescrizione richiedendo il computo in base alla fattispecie originaria; l'introduzione tardiva dell'aggravante da parte dell'accusa non produce automaticamente effetti estensivi sui termini prescrizionali.
  • Se la decisione di merito muta l'orientamento giurisprudenziale seguito in primo grado, il giudice d'appello deve motivare adeguatamente il diverso approccio; tuttavia, se il risultato processuale è l'estinzione per prescrizione, la questione sostanziale può rimanere priva di ulteriori valutazioni di merito.

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