Cassazione Penale, Sentenza n. 51655/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Potenza che li aveva confermati colpevoli del reato di estorsione e aveva ritenuto sussistente la recidiva reiterata, estendendo così i termini di prescrizione. Venivano altresì contestati vizi di motivazione circa la valutazione della credibilità della persona offesa e dei testi, l'applicabilità della recidiva reiterata (mancata valutazione dell'accrescimento di pericolosità), e la correttezza del calcolo dei termini di prescrizione in relazione alla tardiva contestazione dell'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi. Richiamando la decisione delle Sezioni Unite (notizia di decisione n.13/28.09.2023), ha affermato che la contestazione della recidiva intervenuta dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato così come originariamente contestato non può estendere il tempo necessario a prescrivere. Applicando tale principio al caso concreto, i reati risultano estinti per prescrizione maturata prima della contestazione tardiva della recidiva; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e sono state revocate anche le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.
Norme richiamate
Norma citata in relazione all'aggravante prevista dal capoverso (es. aggravante contestata in primo grado). Il ricorso ne contestava l'applicazione e la relativa valutazione di credibilità delle fonti accusatorie; la Corte ha però deciso il caso con riferimento alla prescrizione collegata alla recidiva tardivamente contestata.
Richiamato in relazione alla estensione dei termini di prescrizione; i ricorrenti contestavano la modalità di computo. La Cassazione ha affermato che la tardiva contestazione della recidiva non estende i termini di prescrizione originari.
Riferito ai requisiti per il riconoscimento della recidiva reiterata e alla necessità di valutare l'effettivo accrescimento della pericolosità sociale; il ricorso denunciava carenza di motivazione su tale punto, ma la decisione si è risolta sul tema della prescrizione.
art. 526 e ss. cod. proc. pen.
Richiamati dai ricorrenti in relazione ai vizi di motivazione e alla correttezza della progressione processuale tra primo grado e appello e alla legittimità delle modifiche sul punto di fatto e di diritto operate in appello.
Citato nel quadro delle norme relative alla recidiva e agli effetti sulle pene; utilizzato dai ricorrenti per contestare la modalità con cui la Corte territoriale aveva applicato la recidiva tardiva.
Invocato con riguardo alla determinazione della pena e alla presunta carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio; la Cassazione ha risolto il processo sulla questione di prescrizione, annullando la sentenza.
Riferito agli effetti civili della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione: la Corte ha confermato il principio secondo il quale, se il giudice di appello accerta che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, devono essere revocate le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.
art. 628 c.p. comma n.3 (menzionato come 'art. 628 cpv. n. 3) cod. pen.')
Menziomento dell'aggravante inizialmente valutata in primo grado e poi esclusa in appello; la sua esclusione è rilevante ai fini del calcolo della prescrizione, posto che non rimanevano altre circostanze speciali estensive efficaci prima della prescrizione originaria.
Decisione Sezioni Unite (notizia di decisione n.13 del 28/09/2023)
Principio chiave applicato: la contestazione della recidiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato così come originariamente contestato non incide sul computo del tempo necessario a prescrivere; decisione decisiva che ha imposto l'annullamento senza rinvio.
Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022 (Di Paola)
Richiamata sul punto che il giudice di appello che constati che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado deve revocare le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado; applicata qui per revocare le statuizioni civili.
Massime di principio
- La prescrizione si calcola in base alla contestazione originaria: la successiva introduzione tardiva di un'aggravante (es. recidiva) non può estendere i termini di prescrizione già decorso per il reato come originariamente imputato.
- Quando la Corte d'appello accerta che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare anche le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.
- Se sussiste contrasto giurisprudenziale rilevante sulla estensibilità di una aggravante ai fini della prescrizione, la questione può essere rimessa alle Sezioni Unite; la decisione delle Sezioni Unite è vincolante e può risolvere casi analoghi anche in corso di impugnazione.
- In presenza di contestazione tardiva di circostanze aggravanti, la difesa dovrebbe eccepire tempestivamente la prescrizione richiedendo il computo in base alla fattispecie originaria; l'introduzione tardiva dell'aggravante da parte dell'accusa non produce automaticamente effetti estensivi sui termini prescrizionali.
- Se la decisione di merito muta l'orientamento giurisprudenziale seguito in primo grado, il giudice d'appello deve motivare adeguatamente il diverso approccio; tuttavia, se il risultato processuale è l'estinzione per prescrizione, la questione sostanziale può rimanere priva di ulteriori valutazioni di merito.
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