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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15636/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e, in applicazione degli artt. 306, 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il processo. Non è stata pronunciata alcuna regolazione delle spese, poiché le amministrazioni intimate non si erano costituite.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva dichiarato inammissibile il suo precedente ricorso per revocazione avverso un'altra decisione della stessa Commissione regionale. In quel giudizio tributario originario, relativo a omesso versamento di imposte ascritto al comportamento fraudolento di un amministratore, era stata applicata la L. n. 423 del 1995, con sospensione della riscossione delle sanzioni e riconoscimento dello sgravio a seguito della condanna definitiva del professionista. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico. Successivamente la ricorrente ha depositato atto di rinuncia, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato quale base per la dichiarazione di estinzione del processo per rinuncia al giudizio

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato insieme agli altri articoli processuali per l'effetto estintivo conseguente alla rinuncia al ricorso

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato come norma applicabile alla rinuncia al ricorso per cassazione

  • L. n. 423 del 1995

    nel precedente giudizio tributario era stata applicata per escludere le sanzioni in caso di omesso versamento imputabile a comportamento infedele di determinati professionisti

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente depositata e con dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, comporta l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia e mancata costituzione delle controparti, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
  • Il giudice di legittimità, in presenza di rinuncia al ricorso, non esamina i motivi dedotti e si limita a prendere atto dell'effetto estintivo previsto dalle norme processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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