Cassazione Civile, Ordinanza n. 20668/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Tre dirigenti dell’INPS, trasferiti d’ufficio a Roma da altre sedi (Caserta, Messina e Ancona), chiesero l’accertamento del diritto all’indennità di prima sistemazione prevista dall’art. 66 del CCNL 1.8.2006. L’INPS aveva inizialmente corrisposto l’indennità e poi ne aveva sospeso l’erogazione, assumendo che l’art. 4, comma 44, della l. n. 183/2011 avesse soppresso le indennità e i rimborsi previsti dalla l. n. 836/1973 e dalla l. n. 417/1978. Dopo la soccombenza in primo e secondo grado, l’INPS ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo: sosteneva che l’indennità non fosse prevista nei contratti individuali di incarico dirigenziale, che non potesse cumularsi con l’incentivo alla mobilità e che l’art. 4, comma 44, l. n. 183/2011 fosse applicabile anche ai rapporti di lavoro dell’INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, anzitutto, che l’indennità di prima sistemazione fosse prevista dal CCNL e che i contratti individuali dovessero intendersi integrati dal contratto collettivo, con conseguente irrilevanza della mancata menzione dell’indennità nei singoli incarichi e impossibilità per il contratto individuale di prevedere un trattamento economico deteriore rispetto a quello collettivo. Ha poi escluso l’incompatibilità tra indennità di prima sistemazione e incentivo alla mobilità, trattandosi di voci diverse e destinate a compensare disagi differenti. Infine, ha affermato che l’art. 4, comma 44, l. n. 183/2011 riguarda i dipendenti statali e non si applica ai dipendenti dell’INPS, ente diverso dallo Stato; perciò il diniego dell’indennità fondato su tale norma era illegittimo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4, comma 44, L. n. 183/2011
norma riferita ai dipendenti statali e non applicabile ai rapporti di lavoro dell’INPS; non sopprime l’indennità di prima sistemazione per i dipendenti dell’ente
art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione
art. 20 CCNL EPNE area VI 1.8.2006
richiamato nel motivo di ricorso unitamente all’art. 66 del CCNL
art. 66 CCNL EPNE area VI 1.8.2006
prevede l’indennità di prima sistemazione in caso di trasferimento
art. 74 CCNL EPNE area VI 1.8.2006
disciplina un diverso incentivo alla mobilità territoriale, distinto dall’indennità di prima sistemazione
art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001
la pubblica amministrazione deve applicare il contratto collettivo nazionale a tutti i dipendenti senza discriminazioni
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001
i contratti individuali non possono validamente prevedere un trattamento economico diverso e deteriore rispetto a quello stabilito dal contratto collettivo
richiamati nel motivo di ricorso per l’interpretazione delle disposizioni contrattuali e di legge
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente insieme all’art. 6 CEDU in relazione alla motivazione della sentenza impugnata
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente nel contesto del motivo di ricorso
le disposizioni sul trattamento dei dipendenti statali operavano per gli altri enti solo come parametro esterno di commisurazione
la Corte osserva che non era direttamente applicabile al personale di amministrazioni diverse da quella statale
art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
con la contrattualizzazione del pubblico impiego hanno cessato di produrre effetti le disposizioni speciali previgenti non richiamate dalla contrattazione collettiva
art. 101, comma 2, Cost.
richiamato per affermare che i giudici sono soggetti soltanto alla legge
Massime di principio
- I contratti individuali di lavoro nel pubblico impiego contrattualizzato si integrano con il contratto collettivo applicabile; non possono validamente derogare in peius al trattamento economico collettivo.
- Quando il contratto collettivo prevede distintamente due emolumenti, essi non sono cumulabili o sostituibili tra loro in assenza di una previsione espressa; occorre verificare la diversa funzione compensativa di ciascuna voce.
- Le norme speciali previgenti in materia di trattamento economico del pubblico impiego, se non richiamate dalla contrattazione collettiva dopo la contrattualizzazione, non restano automaticamente applicabili a tutti gli enti pubblici, ma solo ai soggetti cui il legislatore o il contratto collettivo le riferiscono espressamente.
- L’interpretazione di una disposizione di contenimento della spesa pubblica deve tener conto del suo collocamento sistematico e del perimetro soggettivo indicato dal testo, evitando estensioni analogiche non giustificate.
- La rubrica di una disposizione può avere valore interpretativo solo sussidiario e non può prevalere sul dato letterale e sistematico del complesso normativo.
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