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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08190/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La lite nasce da un atto con cui due coniugi avevano trasferito ai figli la nuda proprietà di immobili siti in Roma mediante un "atto di cessione di diritti e contratto di mantenimento", con obbligo dei figli di prestare assistenza personale ai genitori. Un creditore del marito, munito di titolo giudiziale, ha convenuto in giudizio il proprio debitore, la moglie e i figli chiedendo in via principale la declaratoria di simulazione assoluta dell'atto e, in subordine, la sua inefficacia ex art. 2901 c.c., sostenendo che l'operazione fosse preordinata a sottrarre i beni all'aggressione esecutiva. I convenuti hanno difeso la validità dell'operazione affermando che i beni erano stati conferiti in fondo patrimoniale e quindi non aggredibili. Il Tribunale ha accolto la domanda principale, ritenendo provata la simulazione assoluta anche sulla base di presunzioni e di elementi indiziari legati al contesto familiare e patrimoniale. In appello, la Corte territoriale ha rigettato il gravame, affermando tra l'altro che vi fosse stato un implicito scioglimento del fondo patrimoniale e che il relativo passaggio della sentenza di primo grado fosse un mero obiter dictum. Contro tale decisione sono stati proposti due ricorsi per cassazione: uno principale del debitore e uno incidentale della moglie e dei figli, con numerose censure su omessa pronuncia, motivazione apparente, violazione dell'art. 112 c.p.c., errata applicazione delle norme sulla simulazione e, soprattutto, impossibilità di ritenere sciolto implicitamente il fondo patrimoniale senza atto pubblico e senza le formalità di annotazione e trascrizione previste dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, ritenendoli fondati nei limiti in cui censuravano la motivazione contraddittoria della sentenza d'appello e l'erronea affermazione di uno scioglimento implicito del fondo patrimoniale. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse meramente apparente e internamente inconciliabile: da un lato la decisione collegava lo scioglimento del fondo alla causa dell'accordo simulato, dall'altro lo qualificava come mero obiter dictum. La Cassazione ha inoltre affermato che, se fosse stata accolta la simulazione assoluta del contratto, l'effetto non poteva essere quello di produrre comunque lo scioglimento del fondo patrimoniale, perché la retrocessione delle parti allo stato anteriore al contratto avrebbe comportato la persistenza del vincolo di destinazione e quindi la non aggredibilità dei beni da parte dei creditori. Ha poi ribadito che lo scioglimento del fondo patrimoniale non può essere desunto implicitamente da un diverso atto, essendo necessaria la forma dell'atto pubblico e le connesse formalità pubblicitarie. Sono stati quindi dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale e l'intero ricorso principale, con cassazione in relazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato come base della domanda subordinata di inefficacia dell'atto verso il creditore.

  • art. 335 c.p.c.

    Usato per disporre la riunione dei due ricorsi proposti contro la stessa sentenza.

  • art. 100 c.p.c.

    Invocato nei motivi di ricorso per contestare l'interesse ad impugnare e la sua valutazione da parte del giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato quale norma sul sindacato di legittimità per i vizi denunciati (violazione di legge, omessa pronuncia, motivazione apparente).

  • art. 111 Cost.

    Usato per censurare la motivazione della sentenza d'appello come apparente e contraddittoria.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, ritenuta apparente dalla Corte di cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto fondati i profili di omessa pronuncia e di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 1414 c.c.

    Censurato per l'erronea scissione degli effetti del negozio dichiarato simulato/nulli.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato in relazione alla nullità conseguente alla simulazione assoluta del contratto.

  • art. 171 c.c.

    Richiamato per affermare che lo scioglimento del fondo patrimoniale richiede forme e presupposti tipizzati e non può essere implicito.

  • art. 163 c.c.

    Richiamato per sostenere la necessità delle formalità di annotazione e trascrizione ai fini dell'opponibilità ai terzi e per lo scioglimento del vincolo.

  • art. 162 c.c.

    Utilizzato per qualificare il fondo patrimoniale come convenzione matrimoniale modificabile solo con le stesse forme solenni.

  • art. 1315 c.c.

    Non citato nel testo fornito.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato per affermare che lo scioglimento del fondo patrimoniale richiede la forma scritta solenne/atto pubblico.

  • art. 335 c.p.c.

    Richiamato nuovamente per la riunione dei ricorsi, già disposta in via preliminare.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di appello si fonda su affermazioni tra loro intrinsecamente incompatibili, la motivazione è solo apparente e la decisione è cassabile per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.
  • La declaratoria di simulazione assoluta di un contratto produce l'inefficacia/nullità dell'atto e la retrocessione delle parti alla situazione anteriore, senza che possano ritenersi automaticamente prodotti effetti ulteriori e autonomi su un diverso vincolo giuridico preesistente.
  • Lo scioglimento del fondo patrimoniale non può essere desunto implicitamente da un atto diverso: essendo il fondo equiparato a convenzione matrimoniale, la sua costituzione e il suo scioglimento richiedono le forme solenni previste dalla legge.
  • Perché lo scioglimento del fondo patrimoniale sia opponibile ai terzi creditori occorrono le formalità pubblicitarie previste dall'ordinamento; in mancanza, il vincolo di destinazione permane nei confronti dei terzi.
  • Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le censure che investono la sorte dei beni già confluiti nel fondo patrimoniale, non potendo assorbirle in modo apodittico quando da esse dipende la concreta efficacia della tutela azionata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàUnioni civili e convivenzeTransazione
RamiProcesso civileDiritti realiFamigliaContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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