Cassazione Penale, Sentenza n. 25825/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla sanzione amministrativa accessoria consistente nella revoca della patente di guida, eliminando tale statuizione. Ha disposto inoltre la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Firenze per quanto di competenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della statuizione che, pur avendo revocato il decreto penale e dichiarato l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Il ricorrente deduce che il giudice penale non aveva il potere di disporre una sanzione amministrativa di competenza prefettizia, posto che l'istituto della messa alla prova provoca l'estinzione del reato senza accertamento di responsabilita penale.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186
Norma che disciplina i reati di guida sotto l'effetto dell'alcol; utilizzata per identificare il reato ascritto all'imputato. La Corte osserva che, se il reato è estinto per esito positivo della messa alla prova, il giudice non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 224, comma 3
Attribuisce al Prefetto la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. La Corte conferma che tale potere resta di competenza amministrativa e non puo essere esercitato dal giudice quando il reato è estinto in sede di messa alla prova.
Disciplina la messa alla prova e l'estinzione del reato in caso di esito positivo. La sentenza sottolinea che la messa alla prova prescinde dall'accertamento della responsabilità penale, con la conseguenza che non può fondarsi su di essa un'esercizio da parte del giudice di poteri amministrativi riservati al Prefetto.
codice della strada, artt. 218 e 219
Riferiti nel ricorso in relazione al passaggio in giudicato e agli effetti delle sentenze definitive. La Corte rileva che, in assenza di accertamento penale definitivo sulla responsabilità, non sussiste base per il giudice penale ad applicare la sanzione amministrativa della revoca, rimessa al Prefetto.
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186 comma 9-bis e art. 187 comma 8-bis
Indicano specifiche ipotesi (sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità) in cui la disciplina permette al giudice, in deroga all'art. 224, di applicare alcune sanzioni amministrative accessorie. La Corte distingue queste ipotesi dalla messa alla prova positiva, per le quali tale deroga non opera.
Massime di principio
- Quando la messa alla prova si conclude positivamente e il reato si estingue ai sensi dell'art. 168-ter c.p., il giudice penale non può applicare sanzioni amministrative accessorie di competenza del Prefetto, come la revoca della patente.
- La competenza ad applicare la revoca della patente in relazione a reati del codice della strada è, di regola, del Prefetto ai sensi dell'art. 224 del d.lgs. 285/1992; il giudice può derogare solo nelle specifiche ipotesi previste dalla legge (es. sostituzione con lavoro di pubblica utilità ove previsto).
- Occorre verificare sempre se la misura amministrativa che si intende adottare trova fondamento in una norma che attribuisce espressamente tale potere al giudice: in mancanza, l'atto va riservato all'autorità amministrativa competente.
- In casi analoghi il difensore dovrebbe chiedere l'eliminazione di eventuali sanzioni amministrative disposte dal giudice quando il procedimento si estingue per messa alla prova e, se necessario, sollecitare la trasmissione degli atti all'Autorità Prefettizia competente.
- La distinzione tra istituti che richiedono l'accertamento della responsabilità penale e quelli che prescindono da tale accertamento (come la messa alla prova) è decisiva per determinare la ripartizione di competenze tra giudice penale e autorità amministrativa.
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