Cassazione Penale, Sentenza n. 30559/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 7/12/2022 che aveva respinto la richiesta di rideterminazione della durata della sanzione accessoria dell'isolamento diurno, già fissata in 18 mesi con ordinanza del 13/07/2022. Il ricorrente deduce la inosservanza o errata applicazione degli artt. 80 e 72, secondo comma, cod. pen., in relazione all'art. 133 cod. pen., e censura la mancata valutazione del comportamento positivo successivo alla commissione dei fatti (dedotto come elemento di rilevanza ai fini rieducativi) nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di rideterminazione a 1 anno.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la determinazione della durata dell'isolamento diurno rientri nella discrezionalità del giudice, valutata ai sensi dell'art. 133 cod. pen., e sindacabile in cassazione solo in caso di motivazione arbitraria. Il Giudice dell'esecuzione aveva motivato la scelta di 18 mesi per la notevole gravità dei reati e l'entità complessiva delle pene (ergastolo e pene temporanee rilevanti), valutazione ritenuta congrua. Inoltre la Corte ha osservato che la difesa avrebbe dovuto proporre impugnazione contro le precedenti statuizioni definitive piuttosto che un nuovo incidente di esecuzione, non ammissibile come strumento per riesaminare questioni ormai definitive. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Stabilisce il regime per la determinazione dell'isolamento diurno in casi di concorso fra reato che comporta l'ergastolo e reati con pene temporanee; la Corte lo interpreta come norma che individua l'ambito (minimo 2 mesi, massimo 18 mesi) entro cui il giudice dell'esecuzione esercita discrezionalità di merito.
art. 72, secondo comma, cod. pen.
Richiamato unitamente all'art. 80 per il criterio di determinazione dell'isolamento diurno nel concorso di reati; applicato per definire il limite legale della misura sanzionatoria accessoria.
Fissa i criteri per la determinazione della pena (tra cui la gravità del fatto, le condizioni personali, il comportamento successivo). La Corte ha affermato che la valutazione ai sensi dell'art. 133 è discrezionale e, se non arbitraria, non sindacabile in sede di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme sulle ragioni di ricorso per cassazione (violazione di norme sostanziali e motivazione contraddittoria/illogica). Il ricorrente le ha invocate ma la Corte ha ritenuto che non fosse configurabile un vizio di diritto ammissibile, trattandosi di valutazione discrezionale di merito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Citato come limite alla estensione della motivazione delle censure, la Corte lo menziona per indicare che le doglianze sono state enunciate nei limiti necessari per la decisione.
Prevede le conseguenze economiche a carico della parte che propone un ricorso inammissibile; la Corte lo ha applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione all'accertamento dell'assenza di colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; non essendo ravvisati elementi di colpa, la condanna pecuniaria è stata comunque disposta ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La determinazione della durata dell'isolamento diurno rientra nella valutazione discrezionale del giudice e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione salvo motivazione arbitraria.
- Il comportamento positivo successivo alla commissione dei fatti è rilevante ma non è automaticamente determinante: occorre che la sua valutazione costituisca un elemento di novità tale da prevalere sulla funzione sanzionatoria già espressa nelle precedenti decisioni.
- Se si intende contestare la valutazione compiuta in una decisione ormai definitiva, la via corretta è l'impugnazione contro quella statuizione; l'uso di un nuovo incidente di esecuzione per rimettere in discussione questioni definitive può risultare inammissibile come aggiramento delle regole di impugnazione.
- In sede di cassazione è necessario dimostrare l'arbitrarietà o la manifesta illogicità della motivazione; mere divergenze di valutazione o l'enfasi su elementi non nuovi difficilmente consentono l'accoglimento del ricorso.
- L'introduzione tardiva di elementi migliorativi del comportamento del detenuto deve essere tempestivamente e specificamente documentata e prospettata con gli strumenti processuali appropriati per avere concreta incidenza sulla dosimetria delle sanzioni accessorie.
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