Cassazione Civile, Ordinanza n. 07707/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diritto alla NASpI di un lavoratore che aveva cessato un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e che, al momento della domanda amministrativa, risultava già titolare di partita IVA, avendo avviato un'attività di lavoro autonomo prima della fruizione della prestazione. Il giudice d'appello aveva riconosciuto il diritto alla prestazione ritenendo che la decadenza prevista dal d.lgs. n. 22 del 2015 non si applicasse quando l'attività autonoma era preesistente rispetto all'inizio della NASpI. L'INPS ha impugnato tale decisione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 22 del 2015, in relazione all'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che l'obbligo di comunicare all'INPS l'attività autonoma e il reddito presunto sussiste anche quando l'attività sia iniziata prima della domanda di NASpI, dovendo la comunicazione essere resa entro un mese dalla domanda amministrativa se l'attività era già in corso, oppure dall'inizio dell'attività se iniziata successivamente. L'INPS ha inoltre richiamato la propria circolare n. 174/2017 affermando che la comunicazione va effettuata in ogni caso, anche se il reddito presunto è pari a zero.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che la decadenza dalla NASpI prevista dall'art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 opera anche quando l'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale sia stata iniziata prima della presentazione della domanda di prestazione, rilevando la contemporaneità tra godimento dell'indennità e svolgimento dell'attività. Tuttavia, ha rilevato che la Corte d'appello non ha esaminato un ulteriore motivo decisivo devolutole, relativo alla rilevanza dell'apertura della partita IVA come prova dell'effettivo inizio dell'attività lavorativa e quindi dell'obbligo di comunicazione. Poiché tale accertamento è di fatto e spetta al giudice di merito, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato il vizio di violazione e falsa applicazione di legge per censurare l'interpretazione delle norme sostanziali sulla NASpI.
art. 10, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22
informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività
Il lavoratore che percepisce NASpI e intraprende attività autonoma o di impresa individuale deve comunicare all'INPS, entro il termine previsto, l'inizio dell'attività e il reddito annuo presunto.
art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22
La decadenza dalla NASpI opera anche quando l'assicurato ometta la comunicazione dell'attività autonoma rilevante, inclusa l'ipotesi in cui l'attività sia già in corso al momento della domanda di prestazione.
L'interpretazione deve ricercare la volontà del legislatore; il risultato raggiunto non integra analogia vietata, ma interpretazione sistematica del combinato disposto delle norme.
Richiamato per escludere che la soluzione adottata integri un'analogia vietata in materia di decadenze.
art. 380bis.1, secondo comma, c.p.c.
Indicato per la decisione in camera di consiglio e il termine per il deposito dell'ordinanza.
Ha istituito la NASpI e disciplina la compatibilità della prestazione con lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale.
Massime di principio
- La decadenza prevista per l'omessa comunicazione dell'attività autonoma ai fini della NASpI si applica anche quando l'attività sia iniziata prima della domanda amministrativa, purché vi sia contemporaneità tra percezione della prestazione e svolgimento dell'attività.
- Il termine per comunicare all'INPS decorre, nel caso di attività autonoma già in corso al momento della domanda, dalla presentazione della domanda stessa, non essendo necessaria una distinzione tra attività iniziata prima o dopo la fruizione della NASpI.
- L'interpretazione delle norme sulla decadenza deve essere sistematica e teleologica: non si tratta di estendere analogicamente una decadenza a un caso estraneo, ma di ricomprendere una fattispecie implicitamente considerata dal legislatore.
- Quando la questione decisiva riguarda l'effettivo inizio dell'attività lavorativa e la sua prova, il giudice di merito deve esaminarla specificamente; la cassazione può intervenire con rinvio se tale accertamento non è stato compiuto.
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