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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06235/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello di Salerno del 17/09/2025 che aveva rigettato l'appello avverso il decreto del Tribunale di Salerno del 15/04/2025 con cui era stata applicata nei confronti del Guadagno la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per un anno. Il ricorrente articolava due motivi: (1) violazione di legge e inammissibilità della proposta per mancata indicazione della categoria di pericolosità nella proposta e riferimento generico all'art. 4 d.lgs. 159/2011; (2) violazione di legge per motivazione apparente e difetto del presupposto, con censura del travisamento della prova da parte della Corte territoriale (stato di disoccupazione indicato come errato, redditi 2019-2020 e documentazione lavorativa 2025 depositata dopo l'adozione del provvedimento, presunta confusione tra dichiarazioni del proposto e nota dei Carabinieri).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio per cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011) e i vizi di merito e le contestazioni di fatto non sono sindacabili. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e manifestamente infondato: la qualificazione della pericolosità operata dal Tribunale era comunque riconducibile agli elementi di fatto indicati nella proposta e nell'informativa dei Carabinieri, garantendo il contraddittorio; la forma di indicazione della categoria non ha violato il principio di correlazione. Il secondo motivo è stato giudicato non scrutinabile in Cassazione in quanto mira a rimettere in discussione valutazioni di fatto e travisamenti probatori non ammessi in sede di legittimità; inoltre la documentazione sopravvenuta poteva essere utilizzata per chiedere revoca o modifica (competente il Tribunale), non per impugnare con successo il decreto in Cassazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011, art. 4, comma 1, lett. c)

    Individua le categorie di pericolosità sociale rilevanti ai fini delle misure di prevenzione; la mancata indicazione formale della categoria non è decisiva se la contestazione fattuale contenuta nella proposta consente alla difesa di conoscere gli elementi di fatto su cui si fonda la richiesta

  • d.lgs. 159/2011, art. 7

    Impone l'obbligo di motivazione del decreto di applicazione della misura di prevenzione; la motivazione è sindacabile in Cassazione solo se inesistente o meramente apparente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità

  • d.lgs. 159/2011, art. 10, comma 3

    Limita il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alla sola deduzione di violazione di legge; esclude il sindacato di merito sulle valutazioni di fatto

  • d.lgs. 159/2011, art. 11, comma 2

    Attribuisce al Tribunale che ha disposto la misura la competenza a decidere su richieste di revoca o modifica per sopravvenienza di elementi attenuanti o estintivi della pericolosità; la valorizzazione di documentazione sopravvenuta riguarda quindi la procedura di revoca/variazione e non l'impugnazione in Cassazione

  • cod. proc. pen., art. 521

    Norma procedurale richiamata in relazione al principio di correlazione tra contestazione e decisione; la Corte ha ritenuto rispettato il principio poiché la difesa è stata messa in condizione di conoscere gli elementi fattuali della proposta

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c)

    Indicano i motivi ammessi in Cassazione (tra cui la violazione di legge) e la possibilità di denunciare motivazione inesistente o meramente apparente; la Corte ha applicato tali limiti per escludere censure che siano meri apprezzamenti di merito o travisamenti non idonei a integrare un vizio di diritto

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4

    Richiamata per il principio storico sulla limitazione del ricorso per cassazione nelle misure di prevenzione e riprodotta nel d.lgs. 159/2011; conferma il quadro di inammissibilità del sindacato di merito

Massime di principio

  • Nel procedimento per misure di prevenzione il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge: non è possibile ottenere l'annullamento in Cassazione per un diverso apprezzamento delle prove o per leggere discordanti valutazioni di merito
  • La critica alla motivazione è percorribile in Cassazione soltanto se si dimostra che la motivazione è inesistente, meramente apparente o priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e logicità; semplici contrasti interpretativi non bastano
  • La mancata indicazione espressa della "categoria" di pericolosità nella proposta non comporta automaticamente nullità o violazione del principio di correlazione se la difesa ha avuto conoscenza degli elementi fattuali posti a base della richiesta e ha potuto contraddire
  • Documenti o circostanze sopravvenute rispetto all'adozione della misura possono giustificare domanda di revoca o modifica davanti al Tribunale che ha adottato la misura, ma non costituiscono di per sé motivo valido per ribaltare la decisione in Cassazione se non si deduce l'iniziale insussistenza delle condizioni
  • Le censure che sostanzialmente mirano a dimostrare il travisamento della prova o a chiedere una nuova valutazione delle prove non sono ammissibili in Cassazione; per essere esaminate devono essere inquadrate come vizio di motivazione tale da rendere incomprensibile o apparente il decreto impugnato

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