Cassazione Penale, Sentenza n. 13322/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della responsabilità penale per fatti di estorsione (capo G e H e altri capi), deducendo: 1) insufficienza e contraddittorietà della prova (in particolare discordanza sui luoghi e orari del rinvenimento dell'auto rispetto alle intercettazioni e incertezze sul tracciato GPS); 2) vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio (applicazione della recidiva qualificata, aumento per continuazione, pena base e diniego delle circostanze attenuanti generiche); 3) questioni procedurali (presunta incompetenza territoriale non previamente dedotta in appello; contrasto tra decisioni cautelari che avevano escluso la gravità indiziaria e la successiva affermazione della responsabilità in sede di merito). Campanile ha inoltre prodotto motivi aggiunti sul trattamento della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Campanile Guido (confermando la valutazione di merito in ordine alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio) e ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Villani Michele e Garofalo Davide per mancata tempestiva deduzione di taluni motivi; tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; Villani e Garofalo sono stati altresì condannati al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, liquidata in complessivi Euro 3.000,00. In sostanza le decisioni di merito sono state ritenute adeguatamente motivate e non viziate ai fini della cassazione.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 3
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo non già dedotto in appello, confermando che le questioni non proposte nei motivi di appello non possono essere sollevate in cassazione salvo i casi eccezionali previsti dalla norma
art. 99 cod. pen., ultimo comma
art. 99 c.p., ultimo comma
La Corte ha ritenuto che l'applicazione della recidiva qualificata fosse motivata in rapporto alla ripetitività e alla gravità delle condotte e che la riduzione complessiva disposta dal giudice di merito non violasse il divieto di cumulo automatico previsto dall'art. 99
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009 (Denaro)
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596
Richiamata per il principio secondo cui, se la pena base è fissata ai minimi edittali, non è sempre necessario un'ampia motivazione aggiuntiva sulla congruità della pena
Giurisprudenza - Sez. 1, sent. n. 21641 del 08/01/2016
Sez. 1, Sent. n. 21641 del 08/01/2016, Rv. 266885
Richiamata in relazione al grado di motivazione richiesto per gli aumenti in continuazione: non richiede motivazione estesa quando gli aumenti sono di modesta entità e proporzionati
Giurisprudenza - Sez. U, sent. n. 47127 del 24/06/2021
Sez. U, Sent. n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269
Ribadito il principio che l'intensità del requisito motivazionale correlato a ciascun aumento di pena dipende dall'entità dell'aumento stesso
Massime di principio
- Discrepanze marginali tra dichiarazioni della persona offesa e contenuti delle intercettazioni (es. orari o collocazioni precise) non determinano automaticamente l'insufficienza della prova se esiste una ricostruzione coerente e altri elementi probatori che la supportano (segnalazione del ritrovamento dell'auto, corrispondenze parziali del tracciato GPS ecc.)
- In sede di cassazione non sono ammissibili questioni che non siano state tempestivamente dedotte nei gradi precedenti (art. 606 c.p.p.); pertanto, eccezioni di incompetenza o altre questioni procedurali tardive rischiano l'inammissibilità
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede una motivazione che valorizzi la gravità e le modalità della condotta; la mera evocazione di un buon comportamento processuale o di una richiesta di rito abbreviato, senza argomentazione concreta, è generalmente insufficiente
- Quando la pena base è fissata al minimo edittale, il giudice è esentato dall'estendere la motivazione oltre l'indicazione della congruità; la richiesta probatoria della difesa deve quindi essere specifica per ottenere sindacato in cassazione
- L'applicazione della recidiva qualificata richiede motivazione sulla maggior pericolosità e continuità delinquenziale: la Corte tende a valorizzare ruolo direttivo, ripetitività dei reati e pianificazione criminosa per giustificare l'aggravamento
- Esclusioni cautelari della gravità indiziaria non impediscono che, in sede di merito, vengano valutati nuovi o più completi elementi probatori che conducano alla condanna; la diversa valutazione cautelare non è necessariamente contrastante con la sentenza di merito se quest'ultima è adeguatamente motivata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13259/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13260/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13262/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13263/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13264/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13265/2023 del 30/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →