Cassazione Civile, Sentenza n. 26474/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dall'Agenzia contro la sentenza di primo grado. L'Agenzia contestava che la notificazione della sentenza di primo grado, avvenuta direttamente presso la sede dell'Agenzia anziché al procuratore presso il quale era stato eletto domicilio, non fosse idonea a far decorrere il termine breve per proporre l'impugnazione, invocando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 285 e 170 c.p.c. e delle norme del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che nel processo tributario prevalgono le regole speciali previste dal d.lgs. n. 546/1992: la notificazione della sentenza è regolata dagli artt. 16, 17 e 38 di tale decreto e la 'consegna a mani proprie' effettuata dall'ufficiale giudiziario presso la sede dell'Agenzia (a mani dell'impiegato addetto) è idonea a far decorrere il termine breve di 60 giorni per l'appello, anche se la parte aveva eletto domicilio presso un procuratore. Di conseguenza la CTR ha correttamente ritenuto tardivo l'appello dell'Agenzia e l'inammissibilità è confermata; il ricorso in cassazione è respinto.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16
l'art. 16 prevede le forme di notificazione nel processo tributario, comprese forme dirette (spedizione tramite servizio postale con raccomandata A/R e consegna all'impiegato addetto)
La Corte ha interpretato l'art. 16 come autorizzante le notificazioni 'dirette' anche per la sentenza e come rinvio all'art. 17 per il luogo della notificazione; le modalità dirette (anche consegna all'impiegato addetto) sono idonee a far decorrere il termine breve per impugnare.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17
le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte
L'art. 17 stabilisce il luogo della notificazione ma salva la validità della 'consegna a mani proprie'; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina anche alla notificazione della sentenza, per cui la consegna presso la sede dell'Amministrazione a mani dell'impiegato è valida anche se esiste un domicilio eletto.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38
la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'appello è regolata dall'art. 38, con rinvio all'art. 16
L'art. 38 subordina la decorrenza del termine breve alle notificazioni disciplinate dal d.lgs. 546/1992; la Corte ha affermato che ciò comporta applicazione prevalente delle norme speciali (art.16-17) rispetto alle corrispondenti norme codicistiche.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51
termine breve per proporre appello fissato in sessanta giorni dalla notificazione della sentenza
L'art. 51 è la norma che fissa il termine di 60 giorni: la Corte ha confermato che la notificazione avvenuta nella forma ritenuta valida fa decorrere questo termine, giustificando la posizione della CTR sulla tardività dell'appello.
codice di procedura civile, art. 170
nel processo civile le notificazioni alla parte costituita con un procuratore si effettuano nei confronti di quest’ultimo
L'Agenzia ha invocato l'art. 170 c.p.c. come criterio da applicare, ma la Corte ha ritenuto che tale norma non prevale nel rito tributario quando vi siano disposizioni speciali incompatibili nel d.lgs. 546/1992.
codice di procedura civile, art. 285
regola la notificazione della sentenza nel processo civile e la decorrenza dei termini
Analogamente all'art. 170, l'art. 285 è stato ritenuto non applicabile in modo prevalente al processo tributario qualora le norme speciali del d.lgs. 546/1992 dispongano diversamente.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62
al ricorso per cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto
La Corte richiama art. 62 per dire che il giudizio di cassazione è retto dalle norme civili solo se compatibili; qui la disciplina speciale delle notificazioni di merito nel rito tributario è stata ritenuta prevalente e compatibile con l'esercizio della cassazione.
codice di procedura civile, artt. 127 e 175
richiamati in motivazione in relazione al principio del rispetto della ragionevole durata del processo e all'esigenza di evitare formalismi inutili
La Corte ha evocato questi principi per sostenere che non va aggravato il procedimento con formalismi inutili quando la norma speciale mira a semplificare e accelerare il giudizio tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario prevalgono le norme speciali del d.lgs. n. 546/1992 (in particolare artt. 16, 17 e 38) sulle corrispondenti regole del codice di procedura civile, quando esistono disposizioni incompatibili.
- La notificazione della sentenza di merito ai fini della decorrenza del termine breve per l'appello (art. 51) può essere validamente effettuata mediante 'consegna a mani proprie' presso la sede dell'amministrazione (a mani dell'impiegato addetto), anche se la parte ha eletto domicilio presso un procuratore.
- La locuzione 'consegna a mani proprie' nel rito tributario ha portata più ampia rispetto alla nozione civilistica e ricomprende anche le notificazioni dirette previste dall'art. 16, comma 3 (es. consegna all'impiegato addetto o spedizione A/R).
- Se la notificazione della sentenza è stata eseguita validamente secondo le forme previste dal d.lgs. 546/1992, la decorrenza del termine per impugnare inizia da quella notificazione: quindi verificare attentamente quale soggetto è stato materialmente notificato (es. impiegato addetto) e la forma di notifica usata.
- Quando si procede contro amministrazioni o agenzie pubbliche, non si può automaticamente estendere la disciplina delle persone giuridiche private: la struttura organizzativa pubblica e l'obbligo di trasmissione interna rendono idonea la consegna presso l'ufficio competente.
- In presenza di più convenuti con rapporto di litisconsorzio unitario la regola del termine unitario per l'impugnazione va considerata: valutare tempestivamente chi e come è stato notificato per non perdere i termini.
- In casi prima facie infondati o inammissibili la corte, per ragioni di speditezza e ragionevole durata del processo, può non disporre integrazioni formali dell'atto di notificazione quando esse non apporterebbero alcun beneficio alle garanzie difensive.
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