Cassazione Civile, Ordinanza n. 36674/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2012. Il primo giudice aveva dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese. Il contribuente aveva quindi appellato solo la statuizione sulle spese; la CTR aveva accolto l'appello e condannato la Regione al pagamento delle spese dell'intero giudizio, liquidandole in modo complessivo e omnicomprensivo per entrambi i gradi. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55 e succ. mod. nonché dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse liquidato le spese del primo e del secondo grado in misura inferiore ai parametri ministeriali, senza distinguere tra spese e compensi e senza motivare la deroga ai minimi tariffari.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la CTR aveva effettuato una liquidazione globale e omnicomprensiva delle spese di ciascun grado di giudizio, senza separare spese e compensi e senza consentire alla parte di verificare i criteri di calcolo adottati. Inoltre, il giudice d'appello non aveva rispettato i minimi tariffari previsti dal d.m. n. 55/2014 in relazione al valore della controversia. Perciò ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge è stata invocata per censurare la liquidazione delle spese processuali in contrasto con i parametri normativi applicabili
art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55
i parametri ministeriali di liquidazione delle spese devono essere rispettati e non possono essere disattesi senza adeguata motivazione
le spese del processo tributario devono essere liquidate secondo i criteri previsti dalla disciplina speciale e dai parametri applicabili
Massime di principio
- Nel processo tributario, la liquidazione delle spese deve essere effettuata distinguendo le voci di spesa e i compensi, in modo da consentire alle parti e al giudice di legittimità il controllo sui criteri seguiti.
- La liquidazione omnicomprensiva e globale delle spese processuali, se non consente di verificare il criterio di calcolo adottato, è censurabile per violazione dei parametri normativi applicabili.
- Il giudice che liquida le spese deve attenersi ai parametri del d.m. n. 55/2014 in relazione al valore della controversia; una liquidazione inferiore ai minimi tariffari richiede una giustificazione coerente e specifica.
- Quando il ricorso per cassazione censura correttamente la liquidazione delle spese per violazione di legge, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito per una nuova regolazione delle spese.
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