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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32670/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Nel corso della separazione personale tra le parti era stata sottoscritta una scrittura privata, poi posta a base di un decreto ingiuntivo, con cui il ricorrente si era impegnato a corrispondere annualmente una somma determinata alla resistente. L'opposizione al decreto era stata rigettata in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme processuali sulla verificazione della scrittura privata e sulla consulenza tecnica d'ufficio, sostenendo che fosse inammissibile la verificazione senza produzione dell'originale e che la CTU fosse nulla perché svolta su un documento non ritualmente acquisito; 2) violazione delle norme sulla forma della rendita vitalizia e sulla qualificazione del negozio, assumendo che la scrittura dovesse essere qualificata come contratto di rendita vitalizia nullo per difetto di forma pubblica, o comunque come atto soggetto a forma solenne perché riconducibile a liberalità/donazione; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, contestando il dies a quo e il termine applicabile al credito azionato.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo legittima la verificazione della sottoscrizione anche sulla base dell'originale depositato presso l'Agenzia delle Entrate e infondata la tesi della nullità per difetto di forma, poiché la scrittura regolava rapporti patrimoniali pregressi e non esprimeva una causa di liberalità. Ha invece accolto il terzo motivo: ha affermato che, a fronte di rate dovute a scadenza semestrale, la prescrizione dei singoli ratei era quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., con conseguente maturazione della prescrizione per i ratei anteriori di almeno cinque anni rispetto alla costituzione in mora del 9 aprile 2015. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla statuizione sul rigetto integrale dell'eccezione di prescrizione e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame della prescrizione dei singoli ratei.

Norme richiamate

  • artt. 115, 194, 198, comma 2, 216, 217, 218 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la nullità della consulenza tecnica e l'erroneità dell'accertamento grafologico; la Corte esclude la violazione ritenendo legittimo l'acquisimento e l'esame dell'originale della scrittura depositato presso l'Agenzia delle Entrate.

  • artt. 214 e 215 c.p.c.

    La disconoscenza della sottoscrizione consente la verificazione della scrittura privata; la Corte ribadisce che la verificazione è ammissibile anche se la scrittura è prodotta in copia fotostatica, purché la conformità all'originale sia accertata.

  • art. 213 c.p.c.

    Consente l'acquisizione di informazioni e documenti in possesso di terzi o di enti pubblici, anche per il tramite del consulente tecnico, ai fini dell'espletamento dell'incarico peritale.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente lo invocava per negare la prova del credito; la Corte lo ritiene superato dall'accertamento della autenticità della sottoscrizione e dalla validità della scrittura.

  • art. 1350, comma 1, n. 10 c.c.

    Invocato per sostenere la necessità della forma scritta pubblica; la Corte esclude che, nel caso concreto, fosse richiesta la forma solenne propria della donazione.

  • artt. 1322, 1323, 1362, 1363 c.c.

    Richiamati per la qualificazione del regolamento negoziale; la Corte valorizza il contenuto letterale e la funzione economico-patrimoniale della scrittura.

  • art. 1872 c.c.

    La Corte afferma che, anche volendo ricondurre l'accordo alla rendita vitalizia, la forma pubblica è richiesta solo se la rendita è costituita per donazione, ossia in presenza di causa di liberalità.

  • art. 1988 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione della scrittura come promessa di pagamento; la Corte ritiene comunque decisiva la funzione di regolazione di rapporti patrimoniali pregressi.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione, in relazione al momento di decorrenza del termine prescrizionale.

  • art. 2946 c.c.

    Invocato per la prescrizione decennale; la Corte lo esclude per i ratei della rendita, applicando invece la prescrizione quinquennale ai singoli ratei.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La Corte lo applica ai ratei dovuti periodicamente, affermando la prescrizione quinquennale dei singoli ratei della rendita.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria depositata dalla parte ricorrente.

Massime di principio

  • La verificazione della sottoscrizione di una scrittura privata è ammissibile anche quando il documento sia prodotto in copia fotostatica, se la conformità della copia all'originale è accertata o non contestata; l'assenza dell'originale prodotto in causa incide solo sull'esito della prova, non sulla proponibilità dell'istanza di verificazione.
  • Quando una scrittura privata è registrata e l'originale è depositato presso un ente pubblico, il giudice può autorizzare il consulente tecnico a esaminare direttamente l'originale presso il depositario o ad acquisirlo, ai fini dell'accertamento grafologico della sottoscrizione disconosciuta.
  • Se una scrittura privata è redatta in più originali, ciascun originale è equivalente sul piano dell'efficacia negoziale; pertanto, l'accertamento grafologico può essere svolto su uno qualunque degli originali senza che ciò determini nullità della verificazione, purché non sia specificamente contestata la non conformità tra gli esemplari.
  • La forma pubblica richiesta per la costituzione della rendita vitalizia non è necessaria in assenza di una causa di liberalità: se l'attribuzione patrimoniale è funzionale alla regolazione di pregressi rapporti tra le parti, non è configurabile una donazione e non opera il vincolo formale proprio degli atti gratuiti.
  • Ai fini della prescrizione, i ratei di una prestazione periodica autonoma si prescrivono singolarmente nel termine quinquennale previsto per le prestazioni che devono corrispondersi periodicamente; la costituzione in mora interrompe solo i ratei non ancora prescritti alla data dell'atto interruttivo.
  • In sede di legittimità non può essere esaminata una nuova questione che richieda accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito, anche se la questione è formulata come nullità rilevabile d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniRendita vitaliziaInadempimentoPrescrizione
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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