Cassazione Penale, Sentenza n. 27460/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione basata sull'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 601, comma 5, c.p.p., con conseguente nullità ex art. 178, lett. c), c.p.p. Il ricorrente deduce che il difensore di fiducia nominato per il giudizio di appello (Avv. David Russo, nominato con PEC il 15/12/2020 e presente in udienza) non è stato correttamente citato: il decreto di citazione in appello e la comunicazione del dispositivo della sentenza sono invece stati notificati via PEC ad una persona diversa (Avv. Davide Carlo Russo), con il conseguente mancato coinvolgimento formale del difensore effettivamente incaricato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato: è stato accertato che l'Avv. David Russo era il difensore di fiducia nominato e intervenuto, ma le notifiche inerenti l'appello e il dispositivo della sentenza sono state inviate ad un'altra persona (Avv. Davide Carlo Russo). Per tale omissione di citazione del difensore di fiducia in appello, la Corte ha dichiarato sussistente una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale relativa al delitto per cui era stato processato l'imputato; citata quale fattispecie penalmente rilevante oggetto del giudizio, senza incidenza diretta sulla questione procedurale decisa
art. 601, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come norma la cui inosservanza sarebbe avvenuta; la Corte ha valutato l'irregolarità delle notifiche e l'effetto sul diritto di difesa nei termini di nullità invocata
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Interpretata come disposizione che qualifica alcune violazioni come nullità assolute; la mancata citazione del difensore di fiducia in grado d'appello rientra tra tali ipotesi
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Conferma che la nullità assoluta rileva d'ufficio e comporta l'annullamento degli atti affetti, come avvenuto nella sentenza impugnata
art. 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149
Norma richiamata in relazione al pronunciamento camerale e alle conclusioni del Procuratore generale; utilizzata per contestualizzare la modalità di decisione e di comunicazione adottata nel procedimento
Massime di principio
- La nomina formale del difensore di fiducia e la corretta ricezione delle notifiche sono essenziali: la notifica ad una persona diversa da quella nominata può determinare una nullità assoluta degli atti processuali impugnati.
- La nullità prevista dagli artt. 178 e 179 c.p.p. è rilevabile d'ufficio e comporta l'annullamento degli atti, non essendo necessariamente sanabile con il consenso delle parti.
- In caso di errore nell'indicazione del destinatario delle notifiche (anche se medesimo cognome o stesso foro), occorre provare la effettiva identità del difensore destinatario; la mera similarità di nominativi non supplisce alla corretta citazione.
- È importante conservare e documentare la nomina del difensore (es. deposito PEC, verbali di udienza) per dimostrare la titolarità dell'incarico in eventuali impugnazioni per nullità.
- Quando la parte rileva una notifica a persona diversa, la tempestiva eccezione è necessaria per ottenere l'annullamento degli atti e la ripetizione del giudizio nelle condizioni di legittima partecipazione del difensore nominato.
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