Cassazione Penale, Sentenza n. 20395/2025 del 03/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Napoli del 23/09/2024 che, limitatamente al trattamento sanzionatorio, aveva rideterminato in anni 28 di reclusione la pena inflitta a Tubello e Martinez per l'omicidio premeditato con finalità e metodo mafioso di Paolo Colaiacolo (delitto commesso il 19-20 giugno 1998). I ricorrenti deducono (i) nullità per mancata notificazione/nomina di difensori nelle fasi preprocesuali (art. 415-bis c.p.p. e artt. 178 e 179 c.p.p.); (ii) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. per avere la sentenza di merito ritenuto attendibili le dichiarazioni dei collaboratori (Ciro e Carmine Esposito, Vincenzo Sarno, Carmine Caniello) e per contraddizioni o lacune sulle dinamiche (uso e cambio di autovetture, ruolo effettivo di Tubello come autista/concorrente, rientro di Martinez a Napoli); (iii) mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p. per Tubello; (iv) rifiuto della riassunzione di prove testimonali richieste (Commissario Porcini, Anna De Luca Bossa); (v) mancata motivazione circa la premeditazione e la partecipazione organizzativa di Tubello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi come infondati. Ha ritenuto legittime le conclusioni della Corte d'Assise d'Appello: le nomine in carcere dei difensori erano riferite al solo procedimento di riesame e non invalidavano il procedimento principale; le dichiarazioni dei collaboratori sono state valutate coerentemente con i principi di diritto (specificità, coerenza, costanza, spontaneità), è stata accertata la convergenza individualizzante e l'indipendenza delle chiamate de relato; è stata correttamente applicata la cosiddetta frazionabilità dell'attendibilità (possibilità di ritenere attendibile solo alcune parti del racconto purché non vi sia interferenza che ne comprometta l'insieme); le riluttanze o lacune mnemoniche dei collaboratori non hanno compromesso la convergenza probatoria complessiva; il rigetto delle richieste istruttorie supplementari è motivato dall'assenza di rilevanza decisiva delle stesse; il diniego dell'attenuante per Tubello è motivato sulla base del ruolo attivo e determinante (autista/parte del commando) nell'esecuzione dell'omicidio; la qualificazione della fattispecie (omicidio premeditato con finalità e metodo mafioso) e la determinazione della pena sono state confermate.
Norme richiamate
codice di procedura penale - art. 178 lett. e
Richiamato nell'ambito della eccezione di nullità della sentenza; la Cassazione ritiene infondata la doglianza perché le nomine effettuate in carcere erano riferite al procedimento di riesame e non hanno efficacia nel procedimento principale.
codice di procedura penale - art. 179
Richiamato congiuntamente alle doglianze di nullità; la Corte ha ritenuto la motivazione del rigetto conforme alla giurisprudenza consolidata.
codice di procedura penale - art. 415-bis
Riferito alla notifica/avviso per la nomina di difensori; la Corte ha stabilito che le nomine registrate in carcere si riferivano al procedimento incidentale di riesame e non al procedimento principale.
codice di procedura penale - art. 123, comma 1
Richiamato per affermare che le dichiarazioni rese in carcere al direttore, con la forma prevista, hanno valore analogo a quelle rese direttamente all'autorità e possono essere trasmesse al Tribunale competente.
codice di procedura penale - art. 96, comma 2
Usato per spiegare l'efficacia delle nomine effettuate per il procedimento di riesame e la loro trasmissione al giudice competente per quel procedimento.
codice di procedura penale - art. 192, comma 3
Norma centrale nella valutazione della chiamata in correità e delle dichiarazioni de relato: la Corte ha applicato i criteri (specificità, coerenza, costanza, spontaneità), la verifica dei rapporti tra dichiaranti e fonte e la convergenza/indipendenza delle chiamate, ritenendo soddisfatti i requisiti per utilizzarne il contenuto come prova.
codice penale - art. 577, primo comma n. 3
Richiamato in relazione al riconoscimento della premeditazione; la Corte conferma che l'aggravante della premeditazione può ricadere anche sul concorrente che abbia consapevolezza e ruolo nell'attuazione del progetto omicida.
Invocato per il riconoscimento di un'attenuante in favore di Tubello; la Corte ha ritenuto il riconoscimento inapplicabile alla luce del rilevante contributo del ricorrente all'esecuzione dell'omicidio.
codice di procedura penale - artt. 546, 603, 190, 192
Norme procedurali richiamate nei motivi relativi alla riassunzione di prove e alla valutazione testimoniale; la Corte ha considerato non decisiva la prova richiesta e ha ritenuto la motivazione del diniego adeguata.
Massime di principio
- Le nomine di difensore effettuate in carcere per un procedimento incidentale (es. riesame della misura) non hanno efficacia automatica nel procedimento principale: occorre verificare l'espressa destinazione dell'atto e il procedimento cui si riferisce.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia de relato possono essere utilizzate per la prova quando sussistono valutazioni positive della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca (specificità, coerenza, costanza, spontaneità) e quando esistono riscontri o convergenze individualizzanti tra fonti diverse.
- Il principio di frazionabilità: l'inattendibilità di parti del racconto di un dichiarante non determina automaticamente l'inattendibilità dell'intero contenuto, purché le parti ritenute attendibili risultino indipendenti e non contaminate da quelle ritenute false.
- Per ottenere l'ammissione di nuova prova (testimoniale o documentale) in sede di appello occorre dimostrare la potenziale decisività della prova stessa rispetto all'esito del giudizio; mere ricostruzioni alternative non bastano.
- La partecipazione non materiale (es. autista, supporto logistico) a un omicidio premeditato può integrare responsabilità piena e la rilevanza aggravante della premeditazione quando il concorrente abbia consapevolezza e contribuisca alla realizzazione del piano criminoso.
- In un ricorso per cassazione le censure valutative devono evidenziare vizi di motivazione manifesti, contraddizioni logiche o violazioni di legge: la mera diversa valutazione degli elementi di fatto non è sufficiente.
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